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Chirografo del Santo Padre Francesco per il nuovo Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione, 10.08.2019


Con Chirografo del 27 giugno 1942 il Nostro Predecessore di venerata memoria Pio XII erigeva nella Città del Vaticano l’Istituto per le Opere di Religione, con personalità giuridica, assorbendo in esso la preesistente «Amministrazione per le Opere di Religione», il cui Statuto era stato approvato dallo stesso Sommo Pontefice il 17 marzo 1941 e che traeva la sua prima origine dalla «Commissione ad pias causas» costituita dal Sommo Pontefice Leone XIII nel 1887.

Egli, inoltre, con successivo Chirografo del 24 gennaio 1944, stabiliva nuove norme per il regime dell’Istituto stesso, demandando alla Commissione Cardinalizia di Vigilanza dell’Istituto di proporre le modifiche allo Statuto del 17 marzo 1941 che, per l’esecuzione del Chirografo in parola, fossero apparse necessarie.

Allo scopo di continuare ad adeguare sempre meglio le strutture e l’attività dell’Istituto alle esigenze dei tempi, facendo ricorso, in particolare, alla collaborazione e alla responsabilità di laici cattolici competenti, desidero rinnovare, ad experimentum per due anni, gli Statuti dell’Istituto per le Opere di Religione, con i quali San Giovanni Paolo II, con Chirografo del 1° marzo 1990, aveva dato una nuova configurazione a detto Istituto conservandone il nome e le finalità.

1. Scopo dell’Istituto è di provvedere alla custodia e all’amministrazione dei beni mobili ed immobili trasferiti o affidati all’Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità.

2. L’Istituto ha personalità giuridica canonica pubblica e sede nello Stato della Città del Vaticano.

Per eventuali controversie il foro competente, di regola, è quello dello Stato della Città del Vaticano.

3. Sono Organi dell’Istituto:

- La Commissione Cardinalizia
- Il Prelato
- Il Consiglio di Sovrintendenza
- La Direzione

4. La Commissione Cardinalizia è composta di cinque Cardinali nominati ad quinquennium dal Sommo Pontefice e confermabili una volta.

Essa vigila sulla fedeltà dell’Istituto alle norme statutarie secondo le modalità previste dallo Statuto.

5. Il Prelato, nominato dalla Commissione Cardinalizia, segue l’attività dell’Istituto, partecipa in qualità di Segretario alle adunanze della Commissione stessa e assiste alle riunioni del Consiglio di Sovrintendenza.

6. Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile dell’amministrazione e gestione dell’Istituto nonché della vigilanza e supervisione delle sue attività sul piano finanziario, economico ed operativo.

Esso è composto di sette membri, nominati dalla Commissione Cardinalizia, i quali durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta.

7. La rappresentanza legale dell’Istituto spetta al Presidente del Consiglio di Sovrintendenza.

8. La Direzione è formata dal Direttore Generale e da un eventuale Vice Direttore, nominati dal Consiglio di Sovrintendenza con l’approvazione della Commissione Cardinalizia.

Il Direttore Generale, che può essere assunto a tempo indeterminato o determinato, è responsabile di tutta l’attività operativa dell’Istituto e ne risponde al Consiglio di Sovrintendenza.

9. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore esterno, nominato dalla Commissione Cardinalizia su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, per un periodo di tre esercizi consecutivi, rinnovabile una sola volta.

Stabilisco, inoltre, che questo Chirografo venga pubblicato sul quotidiano L’Osservatore Romano assieme al nuovo Statuto dell’Istituto per le Opere di Religione che, da Me approvato ad experimentum per due anni, entrerà in immediato vigore a partire da detta pubblicazione, e che successivamente entrambi vengano contemporaneamente inseriti negli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, l’8 agosto dell’anno 2019, settimo del nostro Pontificato.

FRANCESCO

[01285-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0622-XX.02]