Pubblichiamo di seguito alcuni punti formulati dalle diverse Commissioni e Conferenze Episcopali come aiuto alla riflessione nel corso dei lavori dell’Incontro su: “La protezione dei minori nella Chiesa”:
1. Elaborare un vademecum pratico nel quale siano specificati i passi da compiere a cura dell’autorità in tutti i momenti-chiave dell’emergenza di un caso.
2. Dotarsi di strutture di ascolto, composte da persone preparate ed esperte, dove si esercita un primo discernimento dei casi delle presunte vittime.
3. Stabilire i criteri per il coinvolgimento diretto del Vescovo o del Superiore Religioso.
4. Attuare procedure condivise per l’esame delle accuse, la protezione delle vittime e il diritto di difesa degli accusati.
5. Informare le autorità civili e le autorità ecclesiastiche superiori nel rispetto delle norme civili e canoniche.
6. Fare una revisione periodica dei protocolli e delle norme per salvaguardare un ambiente protetto per i minori in tutte le strutture pastorali; protocolli e norme basati sui principi della giustizia e della carità e che devono integrarsi perché l’azione della Chiesa anche in questo campo sia conforme alla sua missione.
7. Stabilire protocolli specifici per la gestione delle accuse contro i Vescovi.
8. Accompagnare, proteggere e curare le vittime, offrendo loro tutto il necessario sostegno per una completa guarigione.
9. Incrementare la consapevolezza delle cause e delle conseguenze degli abusi sessuali mediante iniziative di formazione permanente di Vescovi, Superiori religiosi, chierici e operatori pastorali.
10. Preparare percorsi di cura pastorale delle comunità ferite dagli abusi e itinerari penitenziali e di recupero per i colpevoli.
11. Consolidare la collaborazione con tutte le persone di buona volontà e con gli operatori dei mass media per poter riconoscere e discernere i casi veri da quelli falsi, le accuse dalle calunnie, evitando rancori e insinuazioni, dicerie e diffamazioni (cfr Discorso alla Curia Romana, 21 dicembre 2018).
12. Elevare l’età minima per il matrimonio a sedici anni.
13. Stabilire disposizioni che regolino e facilitino la partecipazione degli esperti laici nelle investigazioni e nei diversi gradi di giudizio dei processi canonici concernenti abuso sessuale e/o di potere.
14. Il Diritto alla difesa: occorre salvaguardare anche il principio di diritto naturale e canonico della presunzione di innocenza fino alla prova della colpevolezza dell’accusato. Perciò bisogna evitare che vengano pubblicati gli elenchi degli accusati, anche da parte delle diocesi, prima dell’indagine previa e della definitiva condanna.
15. Osservare il tradizionale principio della proporzionalità della pena rispetto al delitto commesso. Deliberare che i sacerdoti e i vescovi colpevoli di abuso sessuale su minori abbandonino il ministero pubblico.
16. Introdurre regole riguardanti i seminaristi e i candidati al sacerdozio o alla vita religiosa. Per costoro introdurre programmi di formazione iniziale e permanente per consolidare la loro maturità umana, spirituale e psicosessuale, come pure le loro relazioni interpersonali e i loro comportamenti.
17. Effettuare per i candidati al sacerdozio e alla vita consacrata una valutazione psicologica da parte di esperti qualificati e accreditati.
18. Indicare le norme che regolano il trasferimento di un seminarista o di un aspirante religioso da un seminario a un altro; come pure di un sacerdote o religioso da una diocesi o congregazione ad un’altra.
19. Formulare codici di condotta obbligatori per tutti i chierici, i religiosi, il personale di servizio e i volontari, per delineare limiti appropriati nelle relazioni personali. Specificare i requisiti necessari per il personale e i volontari, e verificare la loro fedina penale.
20. Illustrare tutte le informazioni e i dati sui pericoli dell’abuso e i suoi effetti, su come riconoscere i segni di abuso e su come denunciare i sospetti di abuso sessuale. Tutto ciò deve avvenire in collaborazione con genitori, insegnanti, professionisti e autorità civili.
21. È necessario che si istituisca, laddove non si è ancora fatto, un organismo di facile accesso per le vittime che vogliono denunciare eventuali delitti. Un organismo che goda di autonomia anche rispetto all’Autorità ecclesiastica locale e composto da persone esperte (chierici e laici), che sappiano esprimere l’attenzione della Chiesa verso quanti, in tale campo, si ritengono offesi da atteggiamenti impropri da parte di chierici.
[00305-IT.01] [Testo originale: Italiano]
[B0149-XX.01]