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Conferenza Stampa di presentazione della Costituzione Apostolica «Episcopalis communio» di Papa Francesco sul Sinodo dei Vescovi, 18.09.2018


Intervento dell’Em.mo Card. Lorenzo Baldisseri

Intervento di S.E. Mons. Fabio Fabene

Intervento del Prof. Dario Vitali

 

Questa mattina, alle ore 11.00, presso la Sala Stampa della Santa Sede, ha luogo la Conferenza Stampa di presentazione della Costituzione Apostolica Episcopalis communio del Santo Padre Francesco, sulla struttura del Sinodo dei Vescovi.

Intervengono l’Em.mo Card. Lorenzo Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi, S.E. Mons. Fabio Fabene, Sotto-Segretario del Sinodo dei Vescovi, e il Prof. Dario Vitali, Consultore della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi e Professore Ordinario di Teologia Dogmatica nella Pontificia Università Gregoriana.

Ne riportiamo di seguito gli interventi:

Intervento dell’Em.mo Card. Lorenzo Baldisseri

La Costituzione Apostolica Episcopalis communio, che oggi viene promulgata, reca la data del 15 settembre scorso. Si tratta di una scelta non casuale, se si pensa che in quello stesso giorno, nel 1965, il Pontefice Paolo VI – il quale, come è noto, sarà canonizzato il prossimo 14 ottobre, nel contesto della prossima Assemblea sinodale – istituiva il Sinodo dei Vescovi.

Tre anni or sono, il 17 ottobre 2015, in occasione del 50° anniversario dell’istituzione del Sinodo, Papa Francesco pronunciò nell’Aula Paolo VI un discorso di ampio respiro, che molti commentatori considerano uno dei più teologicamente significativi del suo pontificato.

In quella circostanza, dopo aver affermato che «in una Chiesa sinodale, il Sinodo dei Vescovi è solo la più evidente manifestazione di un dinamismo di comunione che ispira tutte le decisioni ecclesiali», il Papa precisava che il Sinodo, «rappresentando l’episcopato cattolico, diventa espressione della collegialità episcopale all'interno di una Chiesa tutta sinodale. […] Esso manifesta la collegialitas affectiva, la quale può pure divenire in alcune circostanze “effettiva”, che congiunge i Vescovi fra loro e con il Papa nella sollecitudine per il Popolo di Dio» (Discorso del 17 ottobre 2015).

In un certo senso quel discorso ha anticipato in forma sintetica i principali contenuti della nuova Costituzione Apostolica. Inoltre, insieme a quelle parole programmatiche, a suggerire una revisione normativa del Sinodo è stata pure l’esperienza acquisita in occasione del cammino sinodale sulla famiglia, culminata nella XIV Assemblea Generale Ordinaria dell’ottobre 2015. Il nuovo dinamismo che Papa Francesco ha impresso alla “macchina” sinodale aveva comportato già in quell’occasione un ampio rinnovamento delle procedure, che attendeva di essere recepito stabilmente nella normativa del Sinodo.

Che il Sinodo si evolva, anche da un punto di vista costitutivo, non deve destare meraviglia. Già Paolo VI, nell’atto stesso di istituire il Sinodo, prospettava che esso «col passare del tempo potrà essere maggiormente perfezionato» (Motu proprio Apostolica sollicitudo, 15 settembre 1965, Proemio). Parole analoghe le pronunciava nel 1983 San Giovanni Paolo II, allorché affermava che «forse questo strumento potrà essere ancora migliorato. Forse la collegiale responsabilità pastorale può esprimersi nel Sinodo ancor più pienamente» (Discorso a conclusione della VI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 29 ottobre 1983).

Papa Francesco si connette dunque ai suoi predecessori, che più volte nel corso degli anni hanno messo mano alla revisione dell’Ordo Synodi Episcoporum, la cui ultima edizione è stata approvata da Benedetto XVI nel 2006. Al tempo stesso, dopo oltre cinquant’anni di attività (e ben 27 Assemblee, senza contare la prossima sui giovani e quella dell’anno venturo sull’Amazzonia), sembrava giunto il momento per una revisione di più ampio respiro, che tenesse conto della ricca esperienza acquisita e delle nuove prospettive teologiche, giuridiche e pastorali nel frattempo emerse.

Desidero quindi offrire alcune informazioni sulla Costituzione Apostolica Episcopalis communio. Il testo si articola in due grandi sezioni: una sezione dottrinale, composta di 10 paragrafi, e una sezione disciplinare, composta di 27 articoli. Quattro mi paiono in sintesi le chiavi di lettura principali per accostare la parte dottrinale del testo, che ovviamente ispira e giustifica la successiva parte disciplinare.

La prima è il riferimento al Concilio Vaticano II, che rappresenta il “grembo” generativo del Sinodo dei Vescovi. Il richiamo all’ultima assise ecumenica non è motivato da semplici ragioni di circostanza, bensì offre al Papa l’occasione per riprendere e approfondire alcuni snodi teologici cruciali del Concilio, in particolare per quanto concerne la dottrina ecclesiologica. Centrale è il riferimento alla collegialità episcopale, come sviluppata nel III capitolo della Costituzione Dogmatica Lumen gentium, grazie a cui – afferma il Papa – «è apparso definitivamente chiaro che ciascun Vescovo possiede simultaneamente e inseparabilmente la responsabilità per la Chiesa particolare affidata alle sue cure pastorali e la sollecitudine per la Chiesa universale» (n. 2).

«Di pari passo con la maturazione della dottrina sulla collegialità episcopale – prosegue Papa Francesco – è emersa pure a più riprese la richiesta di associare alcuni Vescovi al ministero universale del Romano Pontefice, nella forma di un organismo centrale permanente, esterno ai Dicasteri della Curia Romana, che fosse in grado di manifestare, anche al di fuori della forma solenne e straordinaria del Concilio ecumenico, la sollecitudine del Collegio episcopale per le necessità del Popolo di Dio e la comunione fra tutte le Chiese» (n. 2). Il Sinodo, dunque, è deputato in certo modo a prolungare nella vita ordinaria della Chiesa il dinamismo benefico del Concilio ecumenico, che nella storia si è costantemente dimostrato un potente fattore di riforma ecclesiale, ma che, per sua stessa natura, è un avvenimento assolutamente eccezionale.

La seconda chiave di lettura è offerta dal riferimento al tema, appena richiamato, del rinnovamento della Chiesa. Papa Francesco non guarda solo al passato, cioè al Concilio Vaticano II, ma anche al presente, cioè all’ora attuale della Chiesa, la quale si va introducendo – come si legge nell’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium – in «una nuova tappa evangelizzatrice» (n. 1), domandandole con forza di costituirsi «in tutte le regioni della terra in uno “stato permanente di missione”» (n. 25). Si tratta, per Papa Francesco, di riplasmare profondamente tutte le strutture ecclesiali, perché diventino “più missionarie”, cioè più sensibili ai bisogni delle persone, più aperte al nuovo che avanza, più duttili in un’epoca di rapide trasformazioni (cfr. n. 27).

Già nel 2013, pochi mesi dopo la sua elezione al soglio di Pietro, Papa Francesco confidava nell’intervista concessa a La Civiltà Cattolica: «Forse è il tempo di mutare la metodologia del Sinodo, perché quella attuale mi sembra statica». Potremmo dire che uno degli obiettivi della nuova Costituzione Apostolica è proprio quello di rendere il Sinodo più “dinamico”, e per questo più incisivo nella vita della Chiesa. Questo dinamismo è visibile, in particolar modo, nella relazione di circolarità stabilita tra il Sinodo e le Chiese locali, per il tramite dei Sinodi delle Chiese orientali cattoliche e delle Conferenze Episcopali. Il Sinodo “parte” dalle Chiese locali, cioè dal basso, dal Popolo di Dio diffuso su tutta la terra, per mezzo di una consultazione condotta a tutto campo, e, dopo il raduno assembleare dei Padri sinodali, “ritorna” nelle Chiese particolari, dove le conclusioni recepite dal Papa dovranno essere tradotte tenendo conto dei bisogni concreti del Popolo di Dio, in un processo necessariamente creativo di inculturazione.

Quanto ho detto ci introduce già nella terza chiave di lettura del documento, che mi sembra quella decisiva. Si tratta del fattore di maggiore novità della nuova Costituzione Apostolica, esposto soprattutto a partire dal n. 5, un fattore che configura sotto certi aspetti una vera e propria “rifondazione” dell’organismo sinodale: mi riferisco all’inquadramento stabile del Sinodo entro la cornice di una Chiesa costitutivamente sinodale, così come proposto nel menzionato Discorso per il 50° del Sinodo.

Se il riferimento al capitolo III di Lumen gentium sulla dottrina dell’episcopato potrebbe apparire scontato in un documento sul Sinodo, meno scontato è il riferimento al capitolo II, quello sul Popolo di Dio. Si sa che proprio a quel capitolo Papa Francesco si richiama spesso e volentieri nel suo magistero, essendo l’immagine ecclesiologica del Popolo di Dio, radicata nella Sacra Scrittura e nei Padri della Chiesa, quella da lui privilegiata. Ecco, dunque, come il Santo Padre concepisce la revisione normativa del Sinodo: «Ad animare quest’opera di rinnovamento dev’essere la ferma convinzione che tutti i Pastori sono costituiti per il servizio al Popolo santo di Dio, al quale essi stessi appartengono in virtù del sacramento del Battesimo» (n. 5).

Segue immediatamente un richiamo alla dottrina del sensus fidei, che rende il popolo di Dio infallibile “in credendo” (cfr. Lumen gentium 12; Evangelii gaudium 119). Ciò esige che i Pastori si mettano in attento ascolto del loro gregge per comprendere ciò che lo Spirito Santo dice alla Chiesa e domanda che lo stesso Sinodo, di Assemblea in Assemblea, prenda avvio da una consultazione quanto più possibile capillare dei fedeli.

La Costituzione Apostolica non si limita quindi a richiamare la dottrina sulla collegialità episcopale, ma va oltre illustrando il ministero dei Vescovi come servizio al Popolo di Dio nella pluralità di ministeri e carismi: «Benché nella sua composizione si configuri come un organismo essenzialmente episcopale, il Sinodo non vive pertanto separato dal resto dei fedeli. Esso, al contrario, è uno strumento adatto a dare voce all’intero Popolo di Dio proprio per mezzo dei Vescovi, costituiti da Dio “autentici custodi, interpreti e testimoni della fede di tutta la Chiesa”, mostrandosi di Assemblea in Assemblea un’espressione eloquente della sinodalità come “dimensione costitutiva della Chiesa”» (n. 6).

Da qui all’ultima chiave di lettura il passo è breve. Ci viene offerta nell’ultimo paragrafo della parte dottrinale (n. 10), non perché sia meno importante, ma perché in un certo senso è quella che si configura più ricca di futuro. Si tratta della dimensione ecumenica. Così, del resto, si esprimeva il Santo Padre nel citato Discorso per il 50° del Sinodo: «L’impegno a edificare una Chiesa sinodale […] è gravido di implicazioni ecumeniche. […] Sono persuaso che, in una Chiesa sinodale, anche l’esercizio del primato petrino potrà ricevere maggiore luce. Il Papa non sta, da solo, al di sopra della Chiesa; ma dentro di essa come Battezzato tra i Battezzati e dentro il Collegio Episcopale come Vescovo tra i Vescovi, chiamato al contempo – come Successore dell’apostolo Pietro – a guidare la Chiesa di Roma che presiede nell’amore tutte le Chiese».

Papa Francesco si mostra convinto che – attraverso la debita valorizzazione della dimensione sinodale della Chiesa, che reclama il protagonismo di tutti i Battezzati, e al suo interno della dimensione collegiale dell’episcopato, che rilegge la dottrina sul primato in chiave comunionale – potrà finalmente avviarsi quella «conversione del papato» già auspicata da San Giovanni Paolo II (cfr. Ut unum sint 95; anche Evangelii gaudium 32) e a cui i nostri Fratelli ortodossi e protestanti guardano con vivo interesse.

Proprio in questa direzione si potrà leggere – e accenno così, in conclusione, anche alla parte disciplinare del documento – la nuova previsione dell’art. 1, § 3, secondo cui, oltre alle tre forme già collaudate di Assemblea sinodale (Generale Ordinaria, Generale Straordinaria e Speciale), «particolarmente per ragioni di natura ecumenica, il Romano Pontefice può convocare un’Assemblea sinodale secondo altre modalità da lui stesso stabilite».

Nel momento in cui la Costituzione Apostolica Episcopalis communio entra in vigore, per trovare la sua prima applicazione nell’ormai imminente Assemblea Generale Ordinaria su «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale» del prossimo mese, l’auspicio è che essa possa contribuire a rendere il Sinodo dei Vescovi uno strumento sempre più efficace di comunione tra i pastori e di rinnovamento della Chiesa, al servizio del Popolo santo di Dio.

[01387-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Intervento di S.E. Mons. Fabio Fabene

Facendo eco a quanto illustrato dal Card. Baldisseri sulla sezione dottrinale della Costituzione Apostolica Episcopalis communio, desidero ora offrire alcune linee di lettura della sezione disciplinare del documento, in cui le istanze teologiche acquistano per così dire concretezza giuridica.

Ancor prima, però, un aspetto importante da chiarire riguarda la stessa qualifica magisteriale del nuovo documento pontificio: una Costituzione Apostolica, mentre l’Apostolica sollicitudo era una Lettera Apostolica motu proprio data.

La scelta di Papa Francesco si spiega anzitutto con la volontà, espressa fin dall’inizio del suo pontificato, di valorizzare maggiormente il Sinodo dei Vescovi a cinquant’anni dalla sua istituzione. L’Episcopalis communio, pur confermando la struttura essenziale stabilita da Paolo VI nel 1965, introduce in essa modifiche di così ampio respiro da configurare in un certo senso una “rifondazione” del Sinodo. Non si tratta di cambiamenti meramente procedurali, perché a trasformarsi è l’idea stessa del Sinodo. In effetti, come ha già spiegato il Card. Baldisseri nel suo intervento, quest’ultimo, pur senza cessare di essere un coetus Episcoporum che presta aiuto al Romano Pontefice, diventa un’espressione della costitutiva dimensione sinodale della Chiesa, in cui tutto il Popolo di Dio, nella diversità dei suoi membri, viene coinvolto.

Quanto detto ci permette di comprendere meglio anche i contenuti della sezione disciplinare, che si articola in cinque titoli, per un totale di 27 articoli: Assemblee del Sinodo, Fase preparatoria dell’Assemblea del Sinodo, Fase celebrativa dell’Assemblea del Sinodo, Fase attuativa dell’Assemblea del Sinodo, Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi.

Una simile struttura è già da sola rivelativa di una novità fondamentale della Costituzione: l’incorporazione stabile della fase preparatoria e di quella attuativa nel cammino sinodale. In questo modo si recepiscono nella normativa le novità già introdotte de facto nel cammino sinodale sulla famiglia del biennio 2014-2015. In quella circostanza, la volontà di Papa Francesco di convocare sul medesimo tema due Assemblee consecutive tra loro collegate, precedute da un Concistoro nel febbraio 2014 e seguite dalla pubblicazione dell’Esortazione Apostolica Post-Sinodale Amoris Laetitia nel 2016, aveva contribuito a trasformare il Sinodo da “evento” a “processo”.

Fondamentale è, in questo processo, la fase preparatoria, deputata alla consultazione del Popolo di Dio sul tema del Sinodo. Così facendo, tutta la Chiesa viene realmente chiamata in causa all’interno del cammino sinodale. E, anzi, la stessa fase celebrativa dell’Assemblea diventa in tal modo il punto di convergenza di un ascolto a tutto campo del Popolo di Dio.

La prima fase interessa direttamente le Chiese locali, soprattutto attraverso gli organismi di partecipazione previsti dal diritto (il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale diocesano), contribuendo a superare l’impressione che il Sinodo sia un evento lontano dalla vita concreta delle Comunità. Anche in questo modo si promuove quella «salutare “decentralizzazione”» auspicata da Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii gaudium (n. 16), e si valorizza il sensus fidei del Popolo di Dio, su cui il Santo Padre ci richiama costantemente (cfr. ibid., nn. 119-120). Grande importanza, a questo riguardo, è attribuita all’opera di mediazione e di promozione dei Sinodi dei Vescovi e degli altri Organismi episcopali delle Chiese orientali cattoliche e delle Conferenze Episcopali, senza dimenticare che la consultazione interpella anche gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, le Associazioni dei fedeli riconosciute dalla Santa Sede (altra novità di rilievo) e i Dicasteri della Curia Romana.

In questa fase sarà anche possibile convocare una Riunione pre-sinodale (art. 8), sul modello di quella celebrata nello scorso mese di marzo. Essa rappresenta un modo complementare per mettersi in ascolto diretto del Popolo di Dio, coinvolgendo quanti, al suo interno, sono direttamente interessati dalla convocazione sinodale e possono dunque offrirvi un apporto rilevante.

Non meno importante è la fase attuativa, che intende favorire l’accoglienza delle conclusioni sinodali, recepite dal Papa, all’interno della Chiese particolari, in un processo di collaborazione tra il Dicastero della Curia Romana competente sul tema e la Segreteria del Sinodo. Il Sinodo, infatti, non è fine a se stesso, ma intende sprigionare energie, mobilitare le Comunità, attivare o riattivare cammini.

Quanto alla fase celebrativa, che resta certamente il momento centrale e culminante del cammino sinodale, la Costituzione Apostolica introduce la possibilità che le Assemblee del Sinodo, a giudizio del Romano Pontefice, possano essere celebrate in più periodi tra loro distinti.

Il fatto che un’Assemblea si svolga in più periodi permette di utilizzare il tempo intermedio tra un periodo e l’altro per quegli approfondimenti che aiutino la maturazione della riflessione sul tema. In questo modo diventa potenzialmente più facile pervenire all’elaborazione di documenti meditati, in grado di affrontare con la necessaria ampiezza temi anche complessi e di incontrare un consenso quanto più largo possibile tra i Padri sinodali.

Questa nuova previsione richiama l’esperienza del Concilio Vaticano II, celebrato appunto in più periodi distinti tra il 1962 e il 1965, nel quale le tre intersessioni hanno avuto una funzione essenziale per l’elaborazione dei documenti conciliari.

Sempre rispetto alla fase celebrativa, si mantiene la suddivisione del lavoro dei Padri sinodali tra Congregazioni Generali e Circoli Minori. Si conferma l’introduzione – voluta già da Benedetto XVI – di alcuni tempi di dibattito libero tra i Padri, evitando che la riflessione avvenga esclusivamente per mezzo di interventi letti preparati in anticipo.

Dopo aver confermato all’art. 17 l’esistenza di una Commissione di Padri Sinodali per l’elaborazione del Documento finale, già introdotta nella XIV Assemblea Generale Ordinaria, l’art. 18 contiene alcune significative novità riguardanti il Documento finale. Dopo che esso sarà stato approvato dall’Assemblea e offerto al Papa, questi potrà decidere se approvarlo (nel caso ordinario di un’Assemblea di natura consultativa) o ratificarlo e promulgarlo (nel caso straordinario di un’Assemblea di natura deliberativa). In entrambi i casi, il Documento finale parteciperà del Magistero Ordinario del Successore di Pietro, acquistando dunque una specifica autorità magisteriale.

È significativo il fatto che, in caso di Sinodo con potestà deliberativa, il Documento ratificato dal Papa verrà pubblicato con la firma di tutti i Padri sinodali, altra analogia con il Concilio ecumenico.

L’ultimo titolo della Costituzione Apostolica riguarda la Segreteria Generale del Sinodo, che è un organismo episcopale al servizio del Sinodo stesso e, per suo tramite, del Romano Pontefice. È composto dal Segretario Generale, dal Sotto-Segretario e da alcuni Consigli di Vescovi: si tratta anzitutto del Consiglio Ordinario, che ha competenza sull’Assemblea Generale Ordinaria e nelle altre questioni che il Papa vorrà sottoporgli, ma anche dei Consigli per la preparazione e l’attuazione dell’Assemblea Generale Straordinaria e dell’Assemblea Speciale, che entrano così anch’essi nella normativa.

Secondo l’art. 26, a questa Costituzione Apostolica seguiranno «un’Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee sinodali e sull’attività della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi e, in occasione di ogni Assemblea del Sinodo, un Regolamento sullo svolgimento della medesima». Data l’imminenza della XV Assemblea Generale Ordinaria, entrambi questi documenti applicativi della Costituzione Apostolica Episcopalis communio saranno resi disponibili in breve tempo.

Proprio il Sinodo di ottobre, dedicato ai giovani, rappresenterà quindi la prima applicazione della rinnovata normativa sinodale, che è animata dal desiderio di “ringiovanire” il Sinodo per poterlo “sintonizzare” sui bisogni e le attese del popolo di Dio in questa particolare ora della storia della Chiesa.

[01388-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Intervento del Prof. Dario Vitali

Quando si pubblica un nuovo documento pontificio, pare d'obbligo sottolinearne la novità. Dovrebbe essere così per ogni documento, trattandosi di un intervento del Sommo Pontefice nella vita della Chiesa, teso ad orientare e regolare il suo cammino. Certamente questa dimensione si può e si deve sottolineare per la costituzione apostolica Episcopalis communio.

La novità si coglie già nel tipo di documento scelto da papa Francesco per proporre un nuovo ordo Synodi. Egli non si è limitato a un motu proprio, ma ha proposto la nuova disciplina nel quadro di una costituzione apostolica. Paolo VI aveva istituito con cautela il Sinodo dei Vescovi, nella fiducia che aprisse l'episcopato alla sollecitudine per tutte le Chiese, immaginata da Lumen gentium 23; papa Francesco assume il lungo cammino della Chiesa post-conciliare, ritmata dalla celebrazione delle assemblee sinodali - ordinarie, straordinarie, speciali - e domanda non solo di proseguire la celebrazione del Sinodo dei Vescovi, innovando il regolamento, ma di introdurre la Chiesa stessa in un permanente cammino sinodale, che ha nel «Sinodo dei Vescovi il punto di convergenza di questo dinamismo di ascolto condotto a tutti i livelli della vita della Chiesa». Questi aspetti erano già emersi nel discorso in occasione del 50° di istituzione del Sinodo dei Vescovi, dove il papa aveva affermato che «proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio».

La novità - e non solo le novità, che sono molte nel documento - si coglie anche nei contenuti del documento: tanto nell'ampia premessa teologica, articolata in 10 punti, che nella normativa canonica, con i suoi 27 articoli. Della prima ha parlato il card. Baldisseri, della seconda ha riferito mons. Fabene. Da parte mia, vorrei sottolineare come questa novità affondi le sue radici nella Tradizione vivente della Chiesa. Si può ben dire che la costituzione manifesta con evidenza quell'«ermeneutica della riforma nella continuità dell'unico soggetto-Chiesa» indicata da Benedetto XVI come la via che permette alla compagine ecclesiale di mantenersi fedeli allo Spirito, senza chiudersi nella difesa del passato e delle sue forme, senza avventurarsi in sperimentazioni senza storia, ma mantenendosi saldi nel solco della Tradizione vivente - e per questo dinamica - della Chiesa.

Sinodo e Concilio Vaticano II

Nella costituzione si coglie anzitutto la fedeltà al concilio Vaticano II. Paolo VI istituì il Sinodo dei Vescovi ad inizio della IV sessione del concilio, con l'intento di mettere in atto la sollecitudine dei vescovi per tutte le Chiese emersa nella discussione in aula come un elemento caratterizzante del ministero pastorale dei vescovi. Il motu proprio Apostolica Sollicitudo costituiva in certo qual modo il primo passo nella direzione di un esercizio condiviso della cura pastorale della Chiesa universale. Paolo VI, volendo unire a sé i vescovi nel governo della Chiesa universale, lo fa a partire dalla modalità attuata per molti secoli, sancita dal Concilio Vaticano I e ribadita dal Vaticano II: il successore di Pietro, quale «principio visibile e il fondamento perpetuo di tutti i cristiani e di tutti i sacerdoti» (Pastor Aeternus, prologo) chiama i vescovi a partecipare al suo ministero a favore della Chiesa universale, accogliendo le sollecitazioni del Concilio attraverso l'istituzione del Sinodo dei Vescovi come «organismo permanente in aiuto del primato».

Da allora, una ricca stagione sinodale ha permesso alla Chiesa di interrogarsi e di rinnovarsi su questioni di vitale importanza per il suo cammino. Un limite a lungo andare era però emerso: si trattava di eventi "per addetti ai lavori", che cadevano dall'alto nella vita del Popolo di Dio. La costituzione Episcopalis communio manifesta l'intento di includere tutti i battezzati nel processo sinodale: l'art. 5 sulla consultazione del Popolo di Dio costituisce una novità decisiva in questa direzione. Novità che riprende e attua quanto diceva il Concilio sulla partecipazione del Popolo di Dio alla funzione profetica di Cristo (cfr. Lumen gentium 12), mediante l'esercizio del sensus fidei di tutti i battezzati.

L'attenzione di papa Francesco al sensus fidei del «santo Popolo fedele di Dio» è nota: basta richiamare l'ampio paragrafo di Evangelii gaudium (cfr. n. 119) in proposito. È il caso qui di sottolineare come la costituzione metta i diversi soggetti che articolano il corpo ecclesiale - il Popolo di Dio, il corpo dei vescovi, il papa, principio di unità di entrambi - in una relazione armonica, che sta alla base del processo sinodale. Il principio che regola infatti le tappe di questo processo è l'ascolto, «in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio Episcopale, Vescovo di Roma: l'uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito santo, lo "Spirito della verità" (Gv 14,17), per conoscere ciò che Egli "dice alle Chiese" (Ap 2,7)». Rispetto al Concilio non c'è solo continuità, ma progresso: se il Vaticano II, infatti, aveva recuperato i soggetti e le loro specifiche funzioni nella Chiesa, la costituzione applica e traduce in prassi ecclesiale quelle indicazioni, sviluppando un cammino sinodale per tappe, che «inizia ascoltando il Popolo di Dio»; «prosegue ascoltando i pastori»; culmina nell'ascolto del vescovo di Roma, chiamato a pronunciarsi come «Pastore e Dottore di tutti i cristiani». Questi passaggi sono tradotti in norma nella costituzione Episcopalis communio.

Sinodo e Chiesa sono sinonimi

Il Concilio Vaticano II è spesso accusato di aver "tradito la Tradizione", spezzando il filo che teneva legata la Chiesa alle sue origini. Un'affermazione del genere non solo mostra di non conoscere i passaggi traumatici che «l'unico soggetto-Chiesa» ha vissuto nel tempo (basterebbe pensare alla Riforma gregoriana!), senza per questo interrompere il cammino della Tradizione viva; non coglie quel ritorno alle fonti voluto dal Concilio, che si è mantenuto fedele non a un segmento - peraltro il più recente - della Tradizione, ma ha recuperato il legame con l'intero cammino della Tradizione vivente della Chiesa. Quelle che vengono spesso liquidate come "scelte di compromesso" manifestano invece come il Concilio, Dei verbum religiose audiens, ha voluto e saputo collocare tutte le acquisizioni dogmatiche del II millennio - soprattutto quelle sul primato petrino - nel quadro di un'ecclesiologia dinamica, in cui riemergevano gli elementi messi in evidenza dall'esperienza privilegiata dei Padri della Chiesa.

Tutto in Lumen gentium è ritorno alla Sacra Scrittura e ai Padri. Ora, la Chiesa dei Padri era una Chiesa sinodale, nella quale il principio formulato in At 15, 28 - «è parso bene, allo Spirito Santo e a noi» - era la norma. I concili ecumenici, regionali, provinciali, diocesani erano i momenti ecclesiali per eccellenza. I processi decisionali passavano tutti per le assemblee sinodali, nelle quali ogni Chiesa era resa presente dal vescovo non in qualità di rappresentante delegato dalla comunità, ma come il pastore nel quale la Chiesa si riconosceva, in forza della stretta unità tra vescovo e Chiesa, come diceva Cipriano: «La Chiesa è nel vescovo e il vescovo è nella Chiesa» (Ep. 66,8). A ben vedere, la custodia dell'unità della Chiesa si deve alla pratica sinodale. Il passaggio da una miriade di comunità alla communio Ecclesiarum espressa nella pentarchia dipende in larga parte dalla spinta esercitata dai sinodi celebrati ai diversi livelli di vita della Chiesa, nei quali si rinsaldava il senso della cattolicità. L'espressione più alta di questa sensibilità sinodale è proprio l'articolo sulla Chiesa: credo unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam.

Papa Francesco, nel suo discorso in occasione del 50° del Sinodo dei Vescovi, cita san Giovanni Crisostomo: «Chiesa e sinodo sono sinonimi» (Expl. in Ps., 149). Se questa sovrapposizione è vera, bisogna allora parlare di «Chiesa costitutivamente sinodale», e della sinodalità come la forma vincolante in cui si declina la communio ecclesiale. Si potrebbe dire, con un po' di audacia, che la costituzione apostolica Episcopalis communio ha come obiettivo di regolare immediatamente la celebrazione delle assemblee sinodali, avendo però come orizzonte una Chiesa tutta sinodale, verso la quale tutti siamo chiamati ad andare. Il legame ideale con la Chiesa dei primi secoli, che camminava sinodalmente, è molto forte. In tal senso, anzi, la celebrazione del Sinodo diventa in certo qual modo immagine e modello della Chiesa stessa, che è chiamata a impostare tutta la sua vita sul principio sinodale dell'ascolto reciproco, a tutti i livelli della sua vita: nelle Chiese particolari, a livello delle istanze intermedie di sinodalità - «Province e Regioni ecclesiastiche, Concili particolari e in modo speciale le Conferenze episcopali» -, nella Chiesa universale.

Sinodo e Chiesa sinodale

L'obiezione, rispetto a tale scelta, potrebbe essere che l'esercizio della sinodalità nella Chiesa in Occidente è caduta in disuso nel secondo millennio. Papa Francesco in Evangelii gaudium ha detto che sulla sinodalità la Chiesa ha molto da imparare dalle Chiese ortodosse che l'hanno conservata nella loro prassi ecclesiale. Al di là dei motivi contingenti che hanno determinato la sospensione di questa prassi nella Chiesa latina, la ragione profonda era l'impegno a chiarire le prerogative del Sommo Pontefice come «visibile principio e fondamento dell'unità» di tutta la Chiesa. Si è trattato di un processo lungo e complesso. Le definizioni del Concilio Vaticano I sul primato e l'infallibilità del papa quando parla ex cathedra costituiscono il punto di arrivo di questo processo che, chiarendo finalmente le prerogative del Sommo Pontefice, ha permesso al Vaticano II di ricollocare il ministero petrino dentro il quadro più ampio della costituzione gerarchica della Chiesa, come capo del collegio, che è sempre cum et sub Petro, e dentro la Chiesa Popolo di Dio, al servizio del quale è posta la gerarchia della Chiesa.

Rammentare questi passaggi è fondamentale, quando si voglia rileggere il cammino della Chiesa nella logica della Tradizione: senza queste tappe (certamente dolorose, ma feconde) che hanno portato a chiarire la funzione petrina, non sarebbe stato possibile articolare nell'unità dinamica del processo sinodale il primato, la collegialità e la sinodalità. La costituzione Episcopalis communio, raccogliendo l'eredità del Concilio Vaticano II, propone una via cattolica della sinodalità che impegna tutta la Chiesa e tutti i suoi soggetti in questo processo: il Popolo di Dio, il Collegio dei Vescovi, il Vescovo di Roma.

La novità più sostanziale sta in quest'ultimo - e primo - soggetto ecclesiale, il successore di Pietro, che permette di avviare e portare ad effetto il processo sinodale. Se si volge lo sguardo al I millennio, stava proprio nella mancanza di un punto di unità unanimemente condiviso il punto di debolezza della prassi sinodale. Non a caso, questa funzione veniva di fatto esercitata dall'imperatore, con una invasione di campo che in Occidente sconfinerà nelle investiture laiche, contro le quali reagirà con forza la Riforma gregoriana. Lo sviluppo dogmatico sul primato nel II millennio riconsegna alla Chiesa un profilo del ministero petrino che permette una pratica della sinodalità come forma di cammino della Chiesa. La capacità di imboccare questa via e di rimanere fedeli alla sinodalità non solo come pratica ecclesiale ma come modo di essere Chiesa costituisce quest'ultima come «vessillo innalzato tra le nazioni», che dice a tutti, dentro e fuori la Chiesa, che camminare insieme è la via di salvezza dell'umanità, perché la conduce verso la pienezza del Regno di Dio, «che non è questione di cibo e di bevanda», di potere e di gloria umana, ma è «giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo» (Rm 14,17).

[01390-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0654-XX.01]