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Statuto della Pontificia Accademia per la Vita, 05.11.2016


TITOLO I
NATURA E FINALITÀ

Art. 1 – Introduzione

§ 1 - La Pontificia Accademia per la Vita, con sede nello Stato della Città del Vaticano, è stata istituita dal Sommo Pontefice San Giovanni Paolo II con il Motu Proprio Vitae mysterium, dell’11 febbraio 1994.

La Pontificia Accademia per la Vita ha come fine la difesa e la promozione del valore della vita umana e della dignità della persona.

§ 2 - Compito specifico dell’Accademia è di:

a) studiare, in un’ottica interdisciplinare, i problemi riguardanti la promozione e la difesa della vita umana;

b) formare ad una cultura della vita – per la parte che le è propria – attraverso opportune iniziative e sempre nel pieno rispetto del Magistero della Chiesa;

c) informare in maniera chiara e tempestiva i responsabili della Chiesa, le varie istituzioni di scienze biomediche e delle organizzazioni socio-sanitarie, i mezzi di comunicazione e la comunità civile in genere, sui risultati più rilevanti delle proprie attività di studio e di ricerca (cfr Vitae mysterium, 4).

§ 3 - L’Accademia ha un compito di natura prevalentemente scientifica, per la promozione e difesa della vita umana (cfr Vitae mysterium, 4). In particolare studia i vari aspetti che riguardano la cura della dignità della persona umana nelle diverse età dell’esistenza, il rispetto reciproco fra generi e generazioni, la difesa della dignità di ogni singolo essere umano, la promozione di una qualità della vita umana che integri il valore materiale e spirituale, nella prospettiva di un’autentica “ecologia umana”, che aiuti a ritrovare l’equilibrio originario della Creazione tra la persona umana e l’intero universo (cfr Chirografo, 15 agosto 2016).

§ 4 - Nell’adempimento dell’attività prevista dal presente Statuto, la Pontificia Accademia per la Vita coopera con i Dicasteri della Curia romana, primi fra tutti la Segreteria di Stato e il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, nel rispetto delle rispettive competenze e in spirito di collaborazione.

§ 5 - Al fine poi di promuovere e diffondere la cultura della vita, l’Accademia mantiene stretti contatti con le Istituzioni universitarie, le Società scientifiche e i Centri di ricerca che seguono i vari temi connessi con la vita.

 

TITOLO II
ORDINAMENTO

Art. 2 - Struttura dell'Accademia

La Pontificia Accademia per la Vita si compone di una Presidenza, di un Ufficio Centrale e di Membri, detti anche Accademici.

Art. 3 - La Presidenza

La Presidenza è formata dal Presidente, dal Cancelliere e dal Consiglio Direttivo. La direzione ed il governo delle attività ordinarie e straordinarie dell'Accademia spettano al Presidente, insieme al Cancelliere, coadiuvati dal Consiglio Direttivo. Fa parte della Presidenza anche il Consigliere Ecclesiastico.

§ 1 - Il Presidente

a) Il Presidente è nominato dal Sommo Pontefice, rimane in carica per il periodo indicato nel biglietto di nomina e può essere riconfermato nell'incarico.

b) Il Presidente rappresenta ufficialmente la Pontificia Accademia, la dirige in tutte le sue attività e ne risponde di fronte al Santo Padre; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio stesso. Egli convoca e presiede pure le tornate dell'Accademia. Il Presidente può avvalersi della collaborazione straordinaria dei singoli Membri.

§ 2 - Il Cancelliere

a) Il Cancelliere, nominato dal Sommo Pontefice per il periodo indicato nel biglietto di nomina, può essere riconfermato nell'incarico.

b) Il Cancelliere può rappresentare la Pontificia Accademia per la Vita a nome del Presidente, collabora con lui alla direzione e al governo delle attività dell'Accademia.

§ 3 - Il Consiglio Direttivo

a) Il Consiglio Direttivo della Pontificia Accademia per la Vita è composto dal Presidente, da un eventuale Vice-Presidente, dal Cancelliere e da sei Consiglieri nominati dal Sommo Pontefice, dei quali quattro sono scelti tra i Membri Ordinari dell’Accademia, il quinto è proposto dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita ed il sesto è il Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia. Ciascun Consigliere rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato nell'incarico. Al Consiglio Direttivo partecipa anche il Consigliere Ecclesiastico, qualora nominato (cfr § 4 del presente Articolo).

b) Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno per deliberare gli indirizzi generali delle attività ordinarie ed affrontare eventuali questioni particolari legate alla vita dell'Accademia.

c) Il Consiglio Direttivo può riunirsi in seduta straordinaria per esaminare questioni di grave ed indifferibile urgenza.

In tali sedute hanno diritto di voto tutti i componenti del Consiglio Direttivo presenti.

d) Il Consiglio Direttivo sceglie e nomina, anche valutando proposte esterne, i Membri corrispondenti della Pontificia Accademia per la Vita, di cui all'Art. 5, §3 del presente Statuto; approva i programmi di studio delle Assemblee Generali e delle attività formative, contribuendo all'indirizzo generale dei programmi annuali.

e) Il Presidente sceglie e nomina il Coordinatore di Segreteria, di cui all'Art. 4, §2 del presente Statuto.

§ 4 - Il Consigliere Ecclesiastico

a) Il Consigliere Ecclesiastico è nominato dal Sommo Pontefice per un quinquennio e può essere riconfermato. Tale carica rimane vacante nel caso in cui l'ufficio di Presidente o di Cancelliere sia ricoperto da un Ecclesiastico.

b) Il Consigliere Ecclesiastico ha il compito di garantire la conformità dei pronunciamenti della Pontificia Accademia per la Vita con la dottrina cattolica, secondo gli insegnamenti del Magistero della Chiesa. Egli, inoltre, si incarica di mantenere le relazioni con i Superiori Ecclesiastici.

Art. 4 – L'ufficio Centrale

a) L'Ufficio Centrale della Pontificia Accademia per la Vita ha sede in Vaticano. Esso costituisce l'organo esecutivo della Presidenza, per l'impostazione, l’attuazione e il coordinamento delle attività accademiche. Tale Ufficio svolge le sue funzioni secondo le direttive del Presidente e del Cancelliere.

b) Per meglio ordinare le proprie attività, l'Ufficio Centrale è strutturato in due sezioni: la sezione scientifica e la sezione tecnico-amministrativa o Segreteria.

§ 1 - La sezione scientifica

La sezione scientifica si occupa delle attività accademiche di studio e ricerca, in base alle finalità statutarie ed ai compiti specifici della Pontificia Accademia per la Vita (cfr Art. 1).

A tal fine, essa si articola in tre aree settoriali: studio, formazione e informazione.

§ 2 - La sezione tecnico-amministrativa o Segreteria

La sezione tecnico-amministrativa si occupa delle attività di segreteria ed amministrazione dell'Accademia.

Art. 5 – I Membri o Accademici

Fanno parte della Pontificia Accademia per la Vita i Membri ordinari, i Membri corrispondenti, i Membri onorari e i Membri giovani ricercatori. La nomina a Membro dell’Accademia richiede l’accertata disponibilità a collaborare con l’Accademia in spirito di servizio, unicamente per l’adempimento dei suoi compiti specifici.

§ 1 - I Membri ordinari

I Membri ordinari possono raggiungere un numero massimo di settanta. Essi sono nominati per un quinquennio dal Santo Padre, sentito il parere del Consiglio Direttivo, in base ai loro titoli accademici, a provata serietà e competenza professionale, al fedele servizio a difesa e promozione del diritto alla vita di ogni persona umana.

I Membri ordinari al termine del quinquennio possono essere riconfermati per successivi mandati fino al compimento dell’ottantesimo anno di età.

§ 2 - I Membri onorari

Sono nominati dal Santo Padre Membri onorari alcuni Accademici, legati in maniera particolare alla vita e all’attività dell’Accademia.

§ 3 - I Membri corrispondenti

I Membri corrispondenti sono scelti e nominati per un quinquennio dal Consiglio Direttivo, in base alla loro serietà e competenza professionale e al loro riconosciuto impegno in favore della promozione e tutela della vita umana.

I Membri corrispondenti al termine del quinquennio possono essere riconfermati per un massimo di altri due mandati.

§ 4 - I Membri giovani ricercatori

I Membri giovani ricercatori provengono da discipline che interessano le aree proprie di ricerca dell’Accademia, con l’età massima di 35 anni, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di un quinquennio, rinnovabile per un altro mandato.

§ 5 - Indicazioni e norme per i Membri

a) Gli Accademici sono scelti, senza alcuna discriminazione religiosa, fra le personalità ecclesiastiche, religiose e laiche appartenenti a diverse nazionalità, esperti nelle discipline attinenti alla vita umana (medicina, scienze biologiche, teologia, filosofia, antropologia, diritto, sociologia, ecc.)

b) I nuovi Accademici si impegnano a promuovere e difendere i principi circa il valore della vita e della dignità della persona umana, interpretati in modo conforme al Magistero della Chiesa.

c) Gli Accademici sono tenuti a partecipare alle Assemblee Generali, dove presentano comunicazioni, note e memorie scientifiche; discutono, votano ed hanno diritto di proporre al Consiglio Direttivo nomine e temi di studio e di ricerca.

d) Nel caso di impossibilità a prendere parte ai lavori dell’Assemblea Generale, gli Accademici dovranno giustificare adeguatamente la loro assenza.

L’assenza ingiustificata per più di due volte nell’arco di un quinquennio comporta ipso facto la decadenza da Membro dell’Accademia.

e) La qualifica di Accademico può essere revocata, secondo la procedura prevista dal Regolamento proprio dell’Accademia, nel caso di una pubblica e deliberata azione o dichiarazione palesemente contraria a detti principi, oppure gravemente offensiva della dignità e credibilità della Chiesa Cattolica e della stessa Accademia.

f) Incarichi politici istituzionali, nel proprio Paese o all'estero, non sono compatibili con la nomina e l'esercizio dell'ufficio di Membro della Pontificia Accademia per la Vita. Pertanto, qualora un Membro dell'Accademia assuma un tale incarico, è sospeso dalle sue funzioni accademiche, né può avvalersi pubblicamente del titolo di Membro della medesima Accademia, fino al termine di tale incarico politico istituzionale.

 

TITOLO III
ATTIVITA' SCIENTIFICA E STRUMENTI OPERATIVI

Art. 6 - Descrizione delle attività ordinarie

L'attività scientifica ed interdisciplinare della Pontificia Accademia per la Vita dovrà mantenere uno stretto collegamento con gli organismi e le istituzioni mediante le quali la Chiesa è presente nel mondo delle scienze biomediche, della salute e delle organizzazioni sanitarie, offrendo la propria collaborazione ai medici ed ai ricercatori anche non cattolici e non cristiani, che riconoscono, come fondamento morale essenziale della scienza e dell'arte medica, la dignità dell'uomo e l'inviolabilità della vita umana, dal concepimento alla morte naturale, così come sono proposte dal Magistero della Chiesa.

Per il raggiungimento dei suoi fini statutari (cfr Art. 1), la Pontificia Accademia per la Vita:

a) organizza ogni anno un'Assemblea Generale, a cui partecipano tutti i Membri;

b) convoca e coordina le attività di gruppi di lavoro, a carattere nazionale ed internazionale;

c) studia le legislazioni vigenti nei diversi Paesi e gli orientamenti di politica sanitaria internazionale, nonché le principali correnti di pensiero, che hanno incidenza sulla cultura contemporanea della vita;

d) pubblica i risultati dei suoi studi e delle sue ricerche e diffonde le sue proposte culturali ed operative attraverso pubblicazioni ed altri mezzi di comunicazione di massa;

e) organizza Convegni nazionali ed internazionali su tematiche bioetiche di grande interesse;

f) organizza iniziative di formazione in bioetica, vi partecipa ed offre il proprio contributo;

g) partecipa con rappresentanti alle più importanti iniziative scientifiche, biomediche, giuridiche, politiche, filosofiche, antropologiche, caritativo-assistenziali, morali, pastorali, ecc., attinenti alle finalità dell'Accademia stessa.

 

TITOLO IV
MEZZI FINANZIARI

Art. 7 – Risorse finanziarie

In quanto Istituzione sostenuta dalla Santa Sede, la Pontificia Accademia per la Vita presenta ogni anno il bilancio delle proprie attività ordinarie e straordinarie all'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, secondo le norme vigenti.

§ 1 - La Fondazione Vitae Mysterium

Le risorse eventualmente provenienti dalla Fondazione Vitae mysterium sono prevalentemente destinate al sostegno delle attività ordinarie o straordinarie dell’Accademia. In caso di sufficiente disponibilità di mezzi finanziari, una parte delle risorse può essere destinata anche al finanziamento di borse di studio e di altre iniziative per la formazione in bioetica, in particolare di persone dei Paesi in via di sviluppo, oppure di zone in cui la cultura della vita ha maggiore necessità di sostegno.

 

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 - Regolamento proprio

Per un'efficace attuazione del presente Statuto, il Presidente ed il Cancelliere, sentito il parere del Consiglio Direttivo, sottopongono all'approvazione del Cardinale Segretario di Stato il Regolamento proprio della Pontificia Accademia per la Vita.

Tale Regolamento contiene, oltre alla Tabella organica ed al Mansionario del personale dell'Ufficio Centrale, le disposizioni integrative concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dell'Accademia.

Il presente Statuto è approvato per cinque anni. Ordino che sia promulgato tramite pubblicazione sul quotidiano “L’Osservatore Romano” e quindi pubblicato sugli Acta Apostolicae Sedis, entrando in vigore il 1° gennaio 2017.

Dal Vaticano, 18 ottobre 2016

FRANCESCO

[01776-IT.01] [Testo originale: Italiano]

[B0799-XX.01]