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Statuto della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, 08.05.2015


Statuto

Chirografo del Santo Padre Francesco per l’istituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori (22 marzo 2014)

Il 21 aprile il Cardinale Segretario di Stato ha approvato per mandato del Sommo Pontefice, ad experimentum per tre anni lo Statuto della Pontificia Commissione per la Tutela dei minori, la cui bozza era stata presentata per l'approvazione dal Card. Sean P. O’Malley, Presidente della medesima Commissione.

Si pubblicano quindi tali Statuti nell'originale italiano e in versione inglese.

Allo stesso tempo, per completezza di documentazione, si pubblica anche il Chirografo del 22 marzo 2014, con cui il Papa aveva istituito ufficialmente la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori.

Statuto

Art. 1

NATURA E COMPETENZA

§ 1. La Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori è una autonoma Istituzione collegata con la Santa Sede, avente personalità giuridica pubblica (can. 116 CIC). La Commissione ha funzione consultiva, al servizio del Santo Padre.

§ 2. La protezione dei minori è di prioritaria importanza. Scopo della Commissione è proporre iniziative al Romano Pontefice, secondo le modalità e le determinazioni indicate in questo Statuto, al fine di promuovere la responsabilità delle Chiese particolari nella protezione di tutti i minori e degli adulti vulnerabili.

§ 3. Le proposte presentate al Santo Padre dalla Commissione devono essere previamente approvate dalla maggioranza di due terzi dei Membri.

§ 4. Nell’elaborazione delle proposte di cui al § 2, quando la materia riguarda le competenze di altre istanze ecclesiali, il Presidente della Commissione, assistito dal Segretario, consulta in modo tempestivo gli uffici competenti per la tutela dei minori nelle Chiese particolari, le Conferenze episcopali, le Conferenze degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, nonché il Dicastero della Curia Romana competente in materia. Tale consultazione sarà condivisa in modo trasparente con i membri della Commissione.

§ 5. La Commissione potrà richiedere agli organi interessati, di cui al § 4, una relazione circa l'efficacia del lavoro svolto.

§ 6. La Commissione ha sede legale nello Stato della Città del Vaticano.

Art. 2

COMPOSIZIONE E MEMBRI

§ 1. La Commissione è composta da un massimo di diciotto Membri nominati dal Santo Padre per un periodo di tre anni, salva riconferma.

§ 2. I Membri sono scelti tra persone di buona e provata fama, nonché di riconosciuta competenza nei diversi settori che interessano l’attività affidata alla Commissione.

§ 3. Il Presidente è nominato dal Sommo Pontefice tra i Membri della Commissione per un periodo di tre anni e può essere riconfermato.

§ 4. Il Segretario è nominato dal Sommo Pontefice, per un periodo di tre anni, tra persone di riconosciuta competenza nella tutela dei minori e può essere riconfermato nell’incarico; egli è membro della Commissione ex officio.

Art. 3

L’ASSEMBLEA PLENARIA

§ 1. La Commissione è convocata in Assemblea Plenaria due volte all’anno. Su richiesta dei due terzi dei Membri, con il consenso del Presidente, può essere convocata un’Assemblea Plenaria straordinaria. Affinché l’Assemblea Plenaria possa ritenersi validamente costituita, è richiesta la presenza di almeno due terzi dei Membri. Alle medesime condizioni, l’Assemblea Plenaria può riunirsi anche mediante videoconferenza.

§ 2. Durante l'Assemblea Plenaria, i Membri agiscono collegialmente sotto la direzione del Presidente.

§ 3. L’Assemblea Plenaria elegge al suo interno, a maggioranza assoluta di votanti, due Membri, i quali, insieme al Presidente e al Segretario, fanno parte del Comitato Agenda della successiva Assemblea Plenaria. Il loro incarico termina con la chiusura del verbale dell’Assemblea.

§ 4. Spetta al Comitato Agenda di guidare lo svolgimento dell’Assemblea Plenaria, e in particolare:

a) determinare l’ordine del giorno;

b) assicurare che la documentazione necessaria ai Membri sia trasmessa almeno due settimane prima della riunione prevista;

c) assicurare la redazione del verbale delle riunioni e la sua conservazione negli archivi della Commissione.

Art. 4

IL PERSONALE

§ 1. Spetta al Presidente, nell’ambito delle sue competenze, assicurare il corretto funzionamento della Commissione e dirigere le riunioni della stessa.

§ 2. È compito del Segretario assistere il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, agire a nome della Commissione negli affari ordinari e dirigere l'ufficio della Commissione. Spetta altresì al Segretario promuovere la collaborazione della Commissione con gli uffici per la tutela dei minori delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e le Conferenze degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, nonché con i Dicasteri e le altre Istituzioni della Curia Romana.

§ 3. Operano nell’ufficio alcuni ufficiali coordinati dal Segretario, al quale spetta coadiuvare il Presidente. Ad un ufficiale è assegnata una particolare responsabilità nell’amministrazione dei beni materiali, nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo, e nella contabilità finanziaria della Commissione, secondo le norme stabilite per la Curia Romana.

§ 4. Il Segretario è equiparato ai Prelati Superiori, di cui all’art. 3 del Regolamento Generale della Curia Romana.

§ 5. Per l’assunzione e l'impiego del personale si osservano le norme contenute nel Regolamento Generale della Curia Romana e nel Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica, nelle successive eventuali modifiche e integrazioni.

Art. 5

GRUPPI DI LAVORO

§ 1. Le iniziative, di cui all’art. 1, § 2, vengono elaborate dai gruppi di lavoro, i quali le sottopongono all’approvazione della Commissione. Ogni gruppo di lavoro è costituito al fine di esaminare approfonditamente temi specifici e presentare in merito delle proposte all’Assemblea Plenaria.

§ 2. Le proposte elaborate dai gruppi di lavoro, di cui al § 1, saranno rese disponibili ai Membri per le loro osservazioni attraverso via telematica. Il compito di ciascun gruppo cessa, fatta salva la necessità di ulteriori approfondimenti, con la presentazione delle proposte all’Assemblea Plenaria.

§ 3. Il Presidente, dopo aver sentito il parere dei Membri della Commissione, designa uno di essi come Moderatore di un determinato gruppo di lavoro.

§ 4. Il Moderatore di ciascun gruppo di lavoro presenta alla Commissione una lista di almeno tre nominativi per la designazione a collaboratori del medesimo gruppo. Tali collaboratori vengono scelti tra persone di buona e provata fama, aventi una riconosciuta competenza nella materia oggetto di studio da parte del gruppo di lavoro stesso.

§ 5. I collaboratori, di cui al § 4, che non sono membri della Commissione, svolgono il compito loro affidato senza divenire Membri della Commissione o acquisire alcun diritto o funzione all’interno della stessa.

Art. 6

NORME GENERALI

§ 1. La Pontificia Commissione, nonché l’ufficio ed i gruppi di lavoro, sono dotati di adeguate risorse umane e materiali, in relazione alle funzioni istituzionalmente assegnate.

§ 2. La Commissione opera secondo le norme del presente Statuto, delle disposizioni canoniche universali e del Regolamento Generale della Curia Romana.

§ 3. I Membri della Commissione, il personale e i collaboratori dei gruppi di lavoro sono tenuti ad osservare il segreto d’ufficio relativamente alle notizie o informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio dei loro compiti e funzioni.

§ 4. Le lingue utilizzate dalla Commissione sono l'italiano, lo spagnolo e l'inglese.

§ 5. Gli archivi della Commissione sono conservati all'interno dello Stato della Città del Vaticano.

§ 6. Le norme del presente Statuto dovranno essere osservate ad experimentum per un periodo di tre anni, al termine del quale la Commissione presenterà al Sommo Pontefice le eventuali modifiche per l’approvazione dello Statuto definitivo.

Dal Vaticano, 21 aprile 2015

Card. Pietro Parolin

Segretario di Stato

[00767-IT.01] [Testo originale: Italiano]

Chirografo del Santo Padre Francesco per l’istituzione della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori (22 marzo 2014)

L’effettiva tutela dei minori (Minorum tutela actuosa) e l’impegno per garantire loro lo sviluppo umano e spirituale consono alla dignità della persona umana fanno parte integrante del messaggio evangelico che la Chiesa e tutti i suoi membri sono chiamati a diffondere nel mondo. Dolorosi fatti hanno imposto un profondo esame di coscienza da parte della Chiesa e, insieme con la richiesta di perdono alle vittime e alla società per il male causato, hanno portato ad avviare con fermezza iniziative di vario genere nell’intento di riparare il danno, fare giustizia e prevenire, con tutti i mezzi possibili, il ripetersi di episodi simili in futuro.

In tale linea, avendo sentito i consigli di numerosi Cardinali e membri del Collegio episcopale, così come quelli di altri collaboratori ed esperti nelle materie che interessano questo settore, ho deciso di continuare l’opera già iniziata dai miei Predecessori stabilendo presso la Santa Sede una Commissione permanente con lo scopo di promuovere la tutela della dignità dei minori e degli adulti vulnerabili, attraverso le forme e le modalità, consone alla natura della Chiesa, che si ritengano più opportune, nonché di cooperare a tale scopo con quanti individualmente o in forma organizzata perseguono il medesimo obiettivo.

Come ho avuto la possibilità di evidenziare durante un incontro con alcune vittime di abusi sessuali, faccio affidamento sui membri di questa Commissione per la tutela efficace dei minori e degli adulti vulnerabili, a prescindere dal credo religioso che professano, perché essi sono i piccoli che il Signore guarda con amore. Ai miei collaboratori chiedo tutto l’impegno possibile affinché mi aiutino a rispondere alle esigenze di questi piccoli.

Compito specifico della Commissione sarà quello di propormi le iniziative più opportune per la protezione dei minori e degli adulti vulnerabili, sì da realizzare tutto quanto è possibile per assicurare che crimini come quelli accaduti non abbiano più a ripetersi nella Chiesa. La Commissione promuoverà, unitamente alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la responsabilità delle Chiese particolari per la protezione di tutti i minori e degli adulti vulnerabili.

Per queste ragioni, istituisco la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori.

Tutto quanto stabilito con il presente Chirografo ha pieno e stabile vigore, nonostante qualsiasi disposizione contraria, anche degna di speciale menzione.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 22 marzo 2014, il secondo del Pontificato.

FRANCISCUS PP

[00766-IT.01] [Testo originale: Italiano]