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"Rescriptum ex audientia Ss.mi" sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia, 05.11.2014


Il Santo Padre Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 3 novembre 2014, ha approvato le disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia.

Il Santo Padre ha altresì stabilito che quanto è stato deliberato abbia ferma e stabile validità, nonostante qualsiasi cosa contraria anche degna di particolare menzione, ed entri in vigore il giorno 5 novembre 2014, con la pubblicazione su "L'Osservatore Romano", e, quindi, nel commentario ufficiale Acta Apostolicae Sedis.

Dal Vaticano, 3 Novembre 2014.

Pietro Card. Parolin

Segretario di Stato

 

DISPOSIZIONI

SULLA RINUNCIA DEI VESCOVI DIOCESANI

E DEI TITOLARI DI UFFICI DI NOMINA PONTIFICIA

Il grave peso del ministero ordinato, da intendersi come servizio (diakonia) al Popolo santo di Dio, richiede, a coloro che sono incaricati di svolgerlo, di impegnarvi tutte le proprie energie. In particolare, il ruolo di Vescovo, posto di fronte alle sfide della società moderna, rende necessari una grande competenza, abilità e doti umane e spirituali.

A tale riguardo, i Padri del Concilio Vaticano II così si esprimevano nel decreto Christus Dominus: "Poiché il ministero pastorale dei vescovi riveste tanta importanza e comporta gravi responsabilità, si rivolge una calda preghiera ai vescovi diocesani e a coloro che sono ad essi giuridicamente equiparati, perché, qualora per la loro troppa avanzata età o per altra grave ragione, diventassero meno capaci di adempiere il loro compito, spontaneamente o dietro invito della competente autorità rassegnino le dimissioni dal loro ufficio. Da parte sua, la competente autorità, se accetta le dimissioni, provvederà sia ad un conveniente sostentamento dei rinunziatari, sia a riconoscere loro particolari diritti" (n. 21).

Rispondendo all’invito che il Concilio Vaticano II aveva espresso, il mio predecessore, il Beato Paolo VI, promulgò il 6 agosto 1966 il Motu proprio Ecclesiae Sanctae (AAS 58 (1966) 757-787) che al n. 11 della Pars Prima invitava vivamente i Vescovi e gli altri ad essi equiparati a "presentare spontaneamente, non più tardi dei 75 anni compiuti, la rinuncia all’ufficio". Queste disposizioni furono poi accolte sia dai cann. 401-402 e 411 del vigente Codice di Diritto Canonico, sia dai cann. 210-211, 218 e 313 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Uguale criterio venne anche seguito relativamente a funzioni proprie dei Cardinali, mediante il Motu proprio Ingravescentem aetatem del Beato Paolo VI del 21 novembre 1970 (AAS 62 (1970) 810-813) e, più in generale relativamente alle funzioni dei Vescovi che prestano il loro servizio nella Curia Romana, con le sagge disposizioni che San Giovanni Paolo II volle inserire nell’art. 5 della Costituzione apostolica Pastor bonus del 28 giugno 1988 (AAS 80 (1988) 841-930; cf. pure can. 354 CIC).

Prendendo in considerazione tutto quanto precede e accogliendo le raccomandazioni del Consiglio dei Cardinali che assistono il Santo Padre nella preparazione della riforma della Curia romana e nel governo della Chiesa, viene disposto quanto segue:

Art. 1.- È confermata la disciplina vigente nella Chiesa latina e nelle varie Chiese orientali sui iuris, secondo la quale i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quanti sono loro equiparati dai cann. 381 §2 CIC e 313 CCEO, così come i Vescovi coadiutori e ausiliari, sono invitati a presentare la rinuncia al loro ufficio pastorale al compimento dei settantacinque anni di età.

Art. 2.- La rinuncia ai predetti uffici pastorali produce effetti soltanto dal momento in cui sia accettata da parte della legittima Autorità.

Art. 3.- Con l’accettazione della rinuncia ai predetti uffici, gli interessati decadono anche da qualunque altro ufficio a livello nazionale, conferito per un tempo determinato in ragione del suddetto incarico pastorale.

Art. 4.- Degno di apprezzamento ecclesiale è il gesto di chi, spinto dall’amore e dal desiderio di un miglior servizio alla comunità, ritiene necessario per infermità o altro grave motivo rinunciare all’ufficio di Pastore prima di raggiungere l’età di settantacinque anni. In tali casi i fedeli sono chiamati a manifestare solidarietà e comprensione per chi è stato loro Pastore, assistendolo puntualmente secondo le esigenze della carità e della giustizia, secondo quanto disposto del can. 402 §2 CIC.

Art. 5.- In alcune circostanze particolari l’Autorità competente può ritenere necessario chiedere a un Vescovo di presentare la rinuncia all’ufficio pastorale, dopo avergli fatto conoscere i motivi di tale richiesta ed ascoltate attentamente le sue ragioni, in fraterno dialogo.

Art. 6. - I Cardinali Capi Dicastero della Curia Romana e gli altri Cardinali che svolgono uffici di nomina pontificia sono ugualmente tenuti, al compimento del settantacinquesimo anno di età, a presentare la rinuncia al loro ufficio al Papa, il quale, ponderata ogni cosa, procederà.

Art. 7. - I Capi Dicastero della Curia Romana non Cardinali, i Segretari ed i Vescovi che svolgono altri uffici di nomina pontificia decadono dal loro incarico compiuto il settantacinquesimo anno di età; i Membri, raggiunta l’età di ottant’anni; tuttavia, quelli che appartengono ad un Dicastero in ragione di un altro incarico, decadendo da questo incarico, cessano anche di essere Membri.

[01739-01.01] [Testo originale: Italiano]

[B0821-XX.01]