1. In data odierna il Santo Padre Francesco ha adottato un Motu Proprio in materia penale.
In pari data la Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano ha approvato le seguenti leggi:
- la legge n. VIII, recante "Norme complementari in materia penale";
- la legge n. IX, recante "Modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale";
- la legge n. X, recante "Norme generali in tema di sanzioni amministrative".
2. Il Motu Proprio ha lo scopo di estendere l’applicazione delle leggi penali approvate dalla Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano anche all’ambito della Santa Sede.
3. Le leggi penali adottate oggi proseguono l’adeguamento dell’ordinamento giuridico vaticano, in continuità con le azioni intraprese a partire dal 2010 durante il pontificato di Papa Benedetto XVI.
4. Le stesse leggi hanno contenuti anche più ampi, provvedendo all’attuazione di molteplici Convenzioni internazionali, tra le quali possono ricordarsi: le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 contro i crimini di guerra; la Convenzione internazionale del 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; la Convenzione del 1984 contro la tortura ed altre pene, o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo ed i suoi Protocolli facoltativi del 2000.
5. In questo ambito sono da segnalare l’avvenuta introduzione del delitto di tortura e l’ampia definizione della categoria dei delitti contro i minori (tra i quali sono da segnalare: la vendita, la prostituzione, l’arruolamento e la violenza sessuale in loro danno; la pedopornografia; la detenzione di materiale pedopornografico; gli atti sessuali con minori).
6. Sono state introdotte anche figure criminose relative ai delitti contro l’umanità, cui è stato dedicato un titolo a parte: si sono previste, tra l’altro, la specifica punizione di delitti come il genocidio e l’apartheid, sulla falsariga delle disposizioni dello Statuto della Corte penale internazionale del 1998; anche il titolo dei delitti contro la pubblica amministrazione è stato rivisto, in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione. Dal punto di vista sanzionatorio, inoltre, si è deciso di abolire la pena dell’ergastolo, sostituendola con la pena della reclusione da 30 a 35 anni.
7. In linea con gli orientamenti più recenti in sede internazionale si è anche introdotto un sistema sanzionatorio a carico delle persone giuridiche, per tutti i casi in cui esse profittino di attività criminose commesse dai loro organi o dipendenti, stabilendo una loro responsabilità diretta con sanzioni interdittive e pecuniarie.
8. In ordine alle disposizioni di procedura penale sono stati introdotti i principi generali del giusto processo entro un termine ragionevole e della presunzione di innocenza dell’imputato, e sono stati potenziati i poteri cautelari a disposizione dell’Autorità giudiziaria (con l’aggiornamento della disciplina della confisca, potenziata dall’introduzione della misura del blocco preventivo dei beni).
9. Un settore molto importante della riforma concerne la riformulazione della normativa relativa alla cooperazione giudiziaria internazionale, piuttosto risalente nel tempo, con l’adozione delle misure di cooperazione adeguate alle più recenti convenzioni internazionali.
10. La legge in materia di sanzioni amministrative ha carattere di normativa generale, al servizio di discipline particolari che, nelle diverse materie, prevedranno sanzioni finalizzate a favorire l’efficacia ed il rispetto di norme poste a tutela di interessi pubblici.
11. Questi interventi normativi si collocano nella direzione di un aggiornamento volto a dare maggiore sistematicità e completezza al sistema normativo vaticano.
[01040-01.01] [Testo originale: Italiano]
● TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE
COMMUNIQUÉ OF THE HOLY SEE PRESS OFFICE: MOTU PROPRIO OF POPE FRANCIS ON CRIMINAL LAW MATTERS, LAWS ON CRIMINAL LAW MATTERS AND ADMINISTRATIVE SANCTIONS
1. Today His Holiness Pope Francis has issued a Motu proprio on criminal law matters.
On this same date, the Pontifical Commission for Vatican City State has adopted the following laws:
- Law No. VIII containing Supplementary Norms on Criminal Law Matters;
- Law No. IX containing Amendments to the Criminal Code and the Criminal Procedure Code;
- Law No. X containing General Provisions on Administrative Sanctions.
2. The Motu proprio makes the criminal laws adopted by the Pontifical Commission for Vatican City State applicable also within the Holy See.
3. The criminal laws adopted today are a continuation of the efforts to update Vatican City State’s legal system, building upon the measures adopted since 2010 during the pontificate of Benedict XVI.
4. These laws, however, have a broader scope, since they incorporate into the Vatican legal system the provisions of numerous international conventions including: the four Geneva Conventions of 1949, on the conduct of war and war crimes; the 1965 Convention on the elimination of all forms of racial discrimination; the 1984 Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the 1989 Convention on the rights of the child and its optional protocols of 2000.
5. Of particular note in this context is the introduction of the crime of torture and a broader definition of the category of crimes against minors (including: the sale of children, child prostitution, the recruitment of children, sexual violence and sexual acts with children, and the production and possession of child pornography).
6. A section of the legislation introduces a list of crimes against humanity, in particular, the crimes of genocide and apartheid, following broadly the definitions adopted in the 1998 Statute of the International Criminal Court. The section of the Criminal Code regarding offences committed in the exercise of public administration has also been revised in light of the 2003 United Nations Convention against corruption. With regard to penalties, that of life imprisonment has been abolished and it has been replaced with a maximum penalty of 30 to 35 years of imprisonment.
7. In line with the most recent developments at the international level, the new legislation also introduces a system of penalties for juridical persons who profit from the criminal activities of their constituent bodies or personnel, establishing their direct liability and providing as penalties a set of interdictions and pecuniary sanctions.
8. In the area of criminal procedure, the general principles of presumption of innocence and due process within a reasonable time have been recognized explicitly, while the power of the judicial authorities to adopt precautionary measures has been increased by bringing up to date the provisions for confiscation and the freezing of assets.
9. Also of importance is the modernization of the rather dated norms governing international judicial cooperation, with the adoption of measures in line with the standards of the most recent international conventions.
10. The law on administrative sanctions is of a general nature so as to serve as a common framework that provides for the possibility of sanctions in different areas intended to promote respect for the norms, to render them effective and to protect the public interests.
11. As a whole, these normative efforts form part of broader process aimed at modernizing further the Vatican legal system with a view to enhancing its consistency and effectiveness.
[01040-02.01] [Original text: Italian]