PUBBLICAZIONE DELLE NORME PER PROCEDERE NEL DISCERNIMENTO DI PRESUNTE APPARIZIONI E RIVELAZIONI, EMANATE DALLA SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE IL 25 FEBBRAIO 1978 ● PREFAZIONE A CURA DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (14 DICEMBRE 2011)
● NORME PER PROCEDERE NEL DISCERNIMENTO DI PRESUNTE APPARIZIONI E RIVELAZIONI (SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 25 FEBBRAIO 1978)
Sono state pubblicate nei giorni scorsi sul sito www.vatican.va le "Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni", emanate nel 1978 dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede. Oltre al testo originale in lingua latina, sono state messe a disposizione anche le traduzioni ufficiali, redatte ora dal Dicastero, in italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.
La pubblicazione delle "Norme" è accompagnata da una "Prefazione" a firma del Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Card. William Levada, anche’essa disponibile online nelle varie lingue.
Di seguito pubblichiamo il testo in lingua italiana della Prefazione e delle Norme:
● PREFAZIONE A CURA DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (14 DICEMBRE 2011)
1. La Congregazione per la Dottrina della Fede si occupa delle materie che hanno attinenza con la promozione e la tutela della dottrina della fede e della morale, ed inoltre è competente per l’esame di altri problemi connessi con la disciplina della fede, come i casi di pseudo-misticismo, di asserite apparizioni, di visioni e messaggi attribuiti a origine soprannaturale. In ottemperanza a quest’ultimo delicato compito affidato al Dicastero, ormai oltre trent’anni fa furono preparate Normae de modo procedendi in diudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationibus. Il Documento, deliberato dai Padri della Sessione Plenaria della Congregazione, fu approvato dal Servo di Dio Papa Paolo VI il 24 febbraio 1978 e conseguentemente emanato dal Dicastero il giorno 25 febbraio 1978. A quel tempo le Norme furono inviate alla conoscenza dei Vescovi, senza darne una pubblicazione ufficiale anche in considerazione del fatto che esse riguardano in prima persona i Pastori della Chiesa.
2. Come è noto, con il passare del tempo, il Documento, è stato pubblicato in alcune opere su detta materia, in più di una lingua, ma senza l’autorizzazione previa di questo Dicastero competente. Oggi bisogna riconoscere che i principali contenuti di questo importante provvedimento normativo sono di pubblico dominio. Questa Congregazione per la Dottrina della Fede ha ritenuto pertanto opportuno pubblicare le suddette Norme, provvedendo ad una traduzione nelle principali lingue.
3. La attualità della problematica di esperienze legate ai fenomeni soprannaturali nella vita e nella missione della Chiesa è stata rilevata anche recentemente dalla sollecitudine pastorale dei Vescovi radunati nella XII Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio nell’ottobre 2008. Tale preoccupazione è stata raccolta dal Santo Padre Benedetto XVI, inserendola nell’orizzonte globale dell’economia della salvezza, in un importante passaggio dell’Esortazione Apostolica Post-sinodale Verbum Domini. Sembra opportuno ricordare qui tale insegnamento del Pontefice, da accogliere come invito a dare conveniente attenzione a quei fenomeni soprannaturali, cui si rivolge anche la presente pubblicazione:
«La Chiesa esprime la consapevolezza di trovarsi con Gesù Cristo di fronte alla Parola definitiva di Dio; egli è "il Primo e l’Ultimo" (Ap 1,17). Egli ha dato alla creazione e alla storia il suo senso definitivo; per questo siamo chiamati a vivere il tempo, ad abitare la creazione di Dio dentro questo ritmo escatologico della Parola; "l’economia cristiana dunque, in quanto è l’Alleanza nuova e definitiva, non passerà mai, e non è da aspettarsi alcun’altra rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo (cfr 1 Tm 6,14 e Tt 2,13)" (Dei Verbum, 4). Infatti, come hanno ricordato i Padri durante il Sinodo, la "specificità del cristianesimo si manifesta nell’evento Gesù Cristo, culmine della Rivelazione, compimento delle promesse di Dio e mediatore dell’incontro tra l’uomo e Dio. Egli ‘che ci ha rivelato Dio’ (Gv 1,18) è la Parola unica e definitiva consegnata all’umanità" (Propositio 4). San Giovanni della Croce ha espresso questa verità in modo mirabile: "Dal momento in cui ci ha donato il Figlio suo, che è la sua unica e definitiva Parola, ci ha detto tutto in una sola volta in questa sola Parola e non ha più nulla da dire ... Infatti quello che un giorno diceva parzialmente ai profeti, l’ha detto tutto nel suo Figlio, donandoci questo tutto che è il suo Figlio. Perciò chi volesse ancora interrogare il Signore e chiedergli visioni o rivelazioni, non solo commetterebbe una stoltezza, ma offenderebbe Dio, perché non fissa il suo sguardo unicamente in Cristo e va cercando cose diverse e novità" (Salita al Monte Carmelo, II, 22)».
Tenendo presente quanto sopra, il Santo Padre Benedetto XVI rileva:
«Il Sinodo ha raccomandato di "aiutare i fedeli a distinguere bene la Parola di Dio dalle rivelazioni private" (Propositio 47), il cui ruolo "non è quello... di ‘completare’ la Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica" (Catechismo della Chiesa Cattolica, 67). Il valore delle rivelazioni private è essenzialmente diverso dall’unica rivelazione pubblica: questa esige la nostra fede; in essa infatti per mezzo di parole umane e della mediazione della comunità vivente della Chiesa, Dio stesso parla a noi. Il criterio per la verità di una rivelazione privata è il suo orientamento a Cristo stesso. Quando essa ci allontana da Lui, allora essa non viene certamente dallo Spirito Santo, che ci guida all’interno del Vangelo e non fuori di esso. La rivelazione privata è un aiuto per questa fede, e si manifesta come credibile proprio perché rimanda all’unica rivelazione pubblica. Per questo l’approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata indica essenzialmente che il relativo messaggio non contiene nulla che contrasti la fede ed i buoni costumi; è lecito renderlo pubblico, ed i fedeli sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione. Una rivelazione privata può introdurre nuovi accenti, fare emergere nuove forme di pietà o approfondirne di antiche. Essa può avere un certo carattere profetico (cfr 1 Tess 5,19-21) e può essere un valido aiuto per comprendere e vivere meglio il Vangelo nell’ora attuale; perciò non lo si deve trascurare. È un aiuto, che è offerto, ma del quale non è obbligatorio fare uso. In ogni caso, deve trattarsi di un nutrimento della fede, della speranza e della carità, che sono per tutti la via permanente della salvezza (cfr Congregazione per la Dottrina della Fede, Il messaggio di Fatima, 26 giugno 2000: Ench. Vat. 19, n. 974-1021)»1.
4. È viva speranza di questa Congregazione che la pubblicazione ufficiale delle Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni potrà aiutare l’impegno dei Pastori della Chiesa cattolica nell’esigente compito di discernimento delle presunte apparizioni e rivelazioni, messaggi e locuzioni o, più in generale, fenomeni straordinari o di presunta origine soprannaturale. Nel contempo si auspica che il testo possa essere utile anche ai teologi ed agli esperti in questo ambito dell’esperienza viva della Chiesa, che oggi ha una certa importanza e necessita di una riflessione sempre più approfondita.
Città del Vaticano, 14 dicembre 2011, memoria liturgica di San Giovanni della Croce.
William Card. Levada
Prefetto
_____________________
1
Esortazione Apostolica Post-sinodale Verbum Domini sulla Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, 30 settembre 2010, n. 14: AAS 102 (2010) 695-696. Al riguardo si vedano anche i passi del Catechismo della Chiesa Cattolica dedicati al tema (cfr nn. 66-67). [00743-01.01] [Testo originale: Italiano]
● NORME PER PROCEDERE NEL DISCERNIMENTO DI PRESUNTE APPARIZIONI E RIVELAZIONI (SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, 25 FEBBRAIO 1978)
Nota preliminare
Origine e carattere delle Norme
Durante la Sessione Plenaria annuale del novembre 1974, i Padri di questa Sacra Congregazione hanno esaminato i problemi relativi alle presunte apparizioni e alle rivelazioni spesso loro connesse, e sono pervenuti alle seguenti conclusioni:
1. Oggi, più che in passato, la notizia di queste apparizioni si diffonde rapidamente tra i fedeli grazie ai mezzi di informazione (mass media). Inoltre, la facilità degli spostamenti favorisce e moltiplica i pellegrinaggi. L’Autorità ecclesiastica è perciò chiamata a pronunciarsi in merito senza ritardi.
2. D’altra parte, la mentalità odierna e le esigenze scientifiche e quelle proprie dell’indagine critica rendono più difficile, se non quasi impossibile, emettere con la debita celerità i giudizi che concludevano in passato le inchieste in materia (constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate) e che offrivano agli Ordinari la possibilità di autorizzare o proibire il culto pubblico o altre forme di devozione tra i fedeli.
Per queste ragioni, affinché la devozione suscitata tra i fedeli da fatti di questo genere possa manifestarsi nel rispetto della piena comunione con la Chiesa e portare frutti, dai quali la Chiesa stessa possa in seguito discernere la vera natura dei fatti, i Padri hanno ritenuto di dover promuovere in materia la seguente procedura.
Quando l’Autorità ecclesiastica venga informata di qualche presunta apparizione o rivelazione, sarà suo compito:
a) in primo luogo, giudicare del fatto secondo criteri positivi e negativi (cfr. infra, n. I);
b) in seguito, se questo esame giunge ad una conclusione favorevole, permettere alcune manifestazioni pubbliche di culto o di devozione, proseguendo nel vigilare su di esse con grande prudenza (ciò equivale alla formula: «pro nunc nihil obstare»);
c) infine, alla luce del tempo trascorso e dell’esperienza, con speciale riguardo alla fecondità dei frutti spirituali generati dalla nuova devozione, esprimere un giudizio de veritate et supernaturalitate, se il caso lo richiede.
I. Criteri per giudicare, almeno con una certa probabilità,
del carattere delle presunte apparizioni o rivelazioni
A) Criteri positivi:
a) Certezza morale, o almeno grande probabilità dell’esistenza del fatto, acquisita per mezzo di una seria indagine.
b) Circostanze particolari relative all’esistenza e alla natura del fatto, vale a dire:
1. qualità personali del soggetto o dei soggetti (in particolare, l’equilibrio psichico, l’onestà e la rettitudine della vita morale, la sincerità e la docilità abituale verso l’autorità ecclesiastica, l’attitudine a riprendere un regime normale di vita di fede, ecc.);
2. per quanto riguarda la rivelazione, dottrina teologica e spirituale vera ed esente da errore;
3. sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti (per esempio, spirito di preghiera, conversioni, testimonianze di carità, ecc.).
B) Criteri negativi:
a) Errore manifesto circa il fatto.
b) Errori dottrinali attribuiti a Dio stesso, o alla Beata Vergine Maria, o a qualche santo nelle loro manifestazioni, tenuto conto tuttavia della possibilità che il soggetto abbia aggiunto – anche inconsciamente –, ad un’autentica rivelazione soprannaturale, elementi puramente umani oppure qualche errore d’ordine naturale (cfr Sant’Ignazio, Esercizi, n. 336).
c) Una ricerca evidente di lucro collegata strettamente al fatto.
d) Atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o dai suoi seguaci.
e) Malattie psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che con certezza abbiano esercitato una influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi del genere.
Va notato che questi criteri positivi e negativi sono indicativi e non tassativi e vanno applicati in modo cumulativo ovvero con una qualche loro reciproca convergenza.
II. Intervento dell’Autorità ecclesiastica competente
1. Se, in occasione del presunto fatto soprannaturale, nascono in modo quasi spontaneo tra i fedeli un culto o una qualche devozione, l’Autorità ecclesiastica competente ha il grave dovere di informarsi con tempestività e di procedere con cura ad un’indagine.
2. L’Autorità ecclesiastica competente può intervenire in base a una legittima richiesta dei fedeli (in comunione con i Pastori e non spinti da spirito settario) per autorizzare e promuovere alcune forme di culto o di devozione se, dopo l’applicazione dei criteri predetti, niente vi si oppone. Si presterà però attenzione a che i fedeli non ritengano questo modo di agire come un’approvazione del carattere soprannaturale del fatto da parte della Chiesa (cfr Nota preliminare, c).
3. In ragione del suo compito dottrinale e pastorale, l’Autorità competente può intervenire motu proprio; deve anzi farlo in circostanze gravi, per esempio per correggere o prevenire abusi nell’esercizio del culto e della devozione, per condannare dottrine erronee, per evitare pericoli di un misticismo falso o sconveniente, ecc.
4. Nei casi dubbi, che non presentano alcun rischio per il bene della Chiesa, l’Autorità ecclesiastica competente si asterrà da ogni giudizio e da ogni azione diretta (perché può anche succedere che, dopo un certo periodo di tempo, il presunto fatto soprannaturale cada nell’oblio); non deve però cessare di essere vigile per intervenire, se necessario, con celerità e prudenza.
III. Autorità competenti per intervenire
1. Spetta innanzitutto all’Ordinario del luogo il compito di vigilare e intervenire.
2. La Conferenza Episcopale regionale o nazionale può intervenire:
a) se l’Ordinario del luogo, fatta la propria parte, ricorre ad essa per discernere con più sicurezza sul fatto;
b) se il fatto attiene già all’ambito nazionale o regionale, sempre comunque con il consenso previo dell’Ordinario del luogo.
3. La Sede Apostolica può intervenire, sia su domanda dell’Ordinario stesso, sia di un gruppo qualificato di fedeli, sia anche direttamente in ragione della giurisdizione universale del Sommo Pontefice (cfr. infra, n. IV).
IV. Intervento
della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede
1. a) L’intervento della Sacra Congregazione può essere richiesto sia dall’Ordinario, fatta la propria parte, sia da un gruppo qualificato di fedeli. In questo secondo caso, si presterà attenzione a che il ricorso alla Sacra Congregazione non sia motivato da ragioni sospette (come, per esempio, la volontà di costringere l’Ordinario a modificare le proprie legittime decisioni, a ratificare qualche gruppo settario, ecc.).
b) Spetta alla Sacra Congregazione intervenire motu proprio nei casi più gravi, in particolare quando il fatto coinvolge una consistente parte della Chiesa, sempre dopo aver consultato l’Ordinario, e, se la situazione lo richiede, anche la Conferenza Episcopale.
2. Spetta alla Sacra Congregazione giudicare e approvare il modo di procedere dell’Ordinario o, se lo ritiene possibile e conveniente, procedere ad un nuovo esame del fatto, distinto da quello realizzato dall’Ordinario e compiuto o dalla Sacra Congregazione stessa, o da una Commissione speciale.
Le presenti Norme, deliberate nella Sessione Plenaria di questa Sacra Congregazione, sono state approvate dal Sommo Pontefice Paolo VI, felicemente regnante, il 24 febbraio 1978.
Roma, dal palazzo della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, 25 febbraio 1978.
Franjo Cardinale Šeper
Prefetto
+ Jérôme Hamer, O.P.
Segretario
[00744-01.01] [Testo originale: Latino]
[B0315-XX.01]