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CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI "MOTU PROPRIO" MISERICORDIA DEI SU ALCUNI ASPETTI DELLA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA, 02.05.2002


CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA LETTERA APOSTOLICA IN FORMA DI "MOTU PROPRIO" MISERICORDIA DEI SU ALCUNI ASPETTI DELLA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

INTERVENTO DELL’EM.MO CARD. JOSEPH RATZINGER

INTERVENTO DELL’EM.MO CARD. JORGE ARTURO MEDINA ESTÉVEZ

INTERVENTO DI S.E. MONS. JULIÁN HERRANZ

Alle ore 11.30 di oggi, nell’Aula Giovanni Paolo II della Sala Stampa della Santa Sede, si tiene la Conferenza Stampa di presentazione della Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" Misericordia Dei su alcuni aspetti della celebrazione del Sacramento della Penitenza.
Prendono parte alla Conferenza Stampa l’Em.mo Card. Joseph Ratzinger, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede; l’Em.mo Card. Jorge Arturo Medina Estévez, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; S.E. Mons. Julián Herranz, Arcivescovo titolare di Vertara, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi.

Ne pubblichiamo di seguito gli interventi:

INTERVENTO DELL’EM.MO CARD. JOSEPH RATZINGER

Che l'umanità abbia bisogno di purificazione e di perdono, è del tutto evidente in questa nostra ora storica. Proprio per questo il Santo Padre nella sua Lettera Apostolica Novo millennio ineunte ha auspicato fra le priorità della missione della Chiesa per il nuovo millennio "un rinnovato coraggio pastorale per proporre in modo suadente ed efficace la pratica del sacramento della Riconciliazione" (n. 37).

A questo invito si riallaccia il nuovo Motu proprio Misericordia Dei e concretizza teologicamente, pastoralmente e giuridicamente alcuni importanti aspetti della prassi di questo Sacramento. Il Motu proprio sottolinea innanzitutto il carattere personalistico del Sacramento della Penitenza: come la colpa malgrado tutti i nostri legami con la comunità umana è ultimamente qualcosa di totalmente personale, così anche la nostra guarigione, il perdono deve essere totalmente personale. Dio non ci tratta come parti di un collettivo - egli conosce ogni singolo per nome, lo chiama personalmente e lo salva, se è caduto nella colpa. Anche se in tutti i sacramenti il Signore si rivolge direttamente al singolo, il carattere personalistico dell'essere cristiani si manifesta in modo particolarmente chiaro nel sacramento della penitenza. Ciò significa che sono parti costitutive del sacramento la confessione personale e il perdono rivolto a questa persona. L'assoluzione collettiva è una forma straordinaria e possibile solo in ben determinati casi di necessità; essa presuppone inoltre - proprio a partire dall'essenza del sacramento - la volontà di provvedere alla confessione personale dei peccati, non appena ciò sarà possibile. Questo carattere fortemente personalistico del Sacramento della Penitenza era stato un po' messo in ombra negli ultimi decenni a motivo di un sempre più frequente ricorso all'assoluzione collettiva, che era considerata sempre più come una forma normale del sacramento della Penitenza - un abuso, che ha contribuito alla progressiva scomparsa di questo sacramento in alcune parti della Chiesa.

Se il Papa ora riduce nuovamente i confini di questa possibilità, potrebbe insorgere l'obiezione: ma il sacramento della penitenza ha pur subito nella storia molte trasformazioni, e perché non anche questa? Al riguardo occorre dire che la forma del sacramento manifesta in realtà nel corso della storia notevoli variazioni, ma la componente personalistica gli era sempre essenziale.

La Chiesa ha avuto coscienza ed ha coscienza che solo Dio può perdonare i peccati (cfr Mc 2,7). Perciò doveva imparare a discernere con attenzione, quasi con timore, quali poteri il Signore le aveva trasmesso e quali no. Dopo un lungo cammino di maturazione storica il Concilio di Trento ha esposto in una forma organica la dottrina ecclesiale sul sacramento della penitenza (DS 1667-1693; 1701-1715).

I Padri del Concilio di Trento hanno compreso le parole del Risorto ai suoi discepoli in Giov. 20, 22s come le specifiche parole dell'istituzione del sacramento: "Ricevete lo Spirito Santo! A chi rimetterete i peccati, saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi" (DS 1670; 1703; 1710). A partire da Giov. 20 essi hanno interpretato Mt 16, 19 e 18, 18 e compreso il potere delle chiavi della Chiesa come potere di remissione dei peccati (DS 1692; 1710). Erano pienamente consapevoli dei problemi di interpretazione di questi testi ed hanno fondato pertanto l'interpretazione nel senso del sacramento della penitenza con l'ausilio dell' "intelligenza della Chiesa", che si esprime nel consenso universale dei Padri (1670; 1679; 1683; importante 1703). Il punto decisivo in queste parole di istituzione consiste nel fatto che il Signore affida ai discepoli la scelta fra remittere et ligare, retinere et solvere: i discepoli non sono semplicemente uno strumento neutrale del perdono divino, piuttosto è loro affidato un potere di discernere e così un dovere di discernere nei singoli casi. I Padri hanno visto qui il carattere giudiziale del sacramento. Al sacramento della penitenza appartengono pertanto essenzialmente due aspetti: da una parte quello sacramentale, cioè il mandato del Signore, che va al di là del potere proprio dei discepoli, ed anche della comunità dei discepoli della Chiesa; dall'altra l'incarico della decisione, che deve essere fondata oggettivamente, quindi deve essere giusta ed in questo senso ha carattere giudiziale. Appartiene così al sacramento stesso la "iurisdictio", che esige un ordinamento giuridico da parte della Chiesa, ma naturalmente deve essere sempre orientata all'essenza del sacramento, alla volontà salvifica di Dio (1686s). Trento si differenzia così chiaramente dalla posizione riformata, secondo cui il sacramento della penitenza significa solo una manifestazione di un perdono già concesso nella fede, quindi non pone nulla di nuovo, ma solo annuncia, ciò che nella fede sempre già esiste.

Questo carattere sacramentale-giuridico del sacramento ha due importanti implicazioni: si tratta, se le cose stanno così, di un sacramento diverso dal battesimo, di un sacramento specifico, che presuppone un particolare potere sacramentale, quindi che è legato all'ordine (1684). Se però deve esserci una valutazione giudiziale, allora è chiaro che il giudice deve conoscere la fattispecie da giudicare. Nell'aspetto giuridico è implicita la necessità della confessione personale con la comunicazione dei peccati, per i quali deve essere chiesto il perdono a Dio e alla Chiesa, perché essi hanno infranto quell'unità di amore con Dio donata nel battesimo. A partire di qui il Concilio può dire che è necessario "iure divino" confessare tutti e singoli i peccati mortali (can. 7, 1707). Il dovere della confessione è istituito - così ci dice il Concilio - dal Signore stesso e costitutivo del sacramento, non lasciato quindi alla disposizione della Chiesa.

Non è dunque nel potere della Chiesa sostituire la confessione personale con l'assoluzione generale: questo ci ricorda il Papa nel nuovo Motu proprio, che è così espressione della coscienza della Chiesa a riguardo dei limiti del suo potere - esprime il legame con la parola del Signore, che obbliga anche il Papa. Solo nella situazione di necessità, nella quale la salvezza ultima dell'uomo è in gioco, l'assoluzione può essere anticipata e la confessione rimandata ad un momento, in cui per questo sarà data la possibilità: questo è il vero senso di ciò che in modo piuttosto oscuro viene reso con la parola assoluzione collettiva. Qui è ora nondimeno compito della Chiesa definire quando si è in presenza di una tale situazione di necessità. Dopo che negli ultimi decenni - come già accennato - si erano diffuse interpretazioni estensive per molti motivi insostenibili del concetto di necessità, il Papa in questo documento dà precise determinazioni, che devono essere applicate nei particolari da parte dei Vescovi.

E' allora questo un testo, che pone nuovi pesi sulle spalle dei cristiani? E' proprio il contrario: il carattere totalmente personale dell'esistenza cristiana viene difeso. Certamente, la confessione della propria colpa può apparire spesso pesante alla persona, perché umilia il suo orgoglio e lo confronta con la sua povertà. Ma è proprio di questo che abbiamo bisogno; proprio di questo soffriamo, che ci rinchiudiamo nel nostro delirio di incolpevolezza e così ci chiudiamo anche davanti agli altri e nei confronti degli altri. Nelle cure psicoterapeutiche si esige dalle persone di portare il peso di profonde e spesso pericolose rivelazioni circa la loro interiorità. Nel sacramento della Penitenza si depone con fiducia nella bontà misericordiosa di Dio la semplice confessione della propria colpa. E' importante fare questo senza cadere nello scrupulo, nello spirito di confidenza proprio dei figli di Dio. Così la confessione può divenire un'esperienza di liberazione, nella quale il peso del passato ci abbandona e noi possiamo sentirci ringiovaniti per merito della grazia di Dio, che ci ridona ogni volta la giovinezza del cuore.

[00691-01.01] [Testo originale: Italiano]

INTERVENTO DELL’EM.MO CARD. JORGE ARTURO MEDINA ESTÉVEZ

La Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio Misericordia Dei su alcuni aspetti della celebrazione del Sacramento della Penitenza, emanata dal Santo Padre Giovanni Paolo II il 7 aprile scorso, II Domenica nell’Ottava di Pasqua o della Divina Misericordia, non costituisce un atto isolato nell’ambito del Magistero del Papa, ma al contrario si inserisce all’interno di una serie di interventi di carattere dottrinale e pastorale, dai quali sono scaturiti altrettanti provvedimenti di indole canonica per la Chiesa universale, espressioni queste della responsabilità pastorale affidate al successore di Pietro. In tale contesto non possiamo non ricordare alcuni momenti significativi del Pontificato di Giovanni Paolo II, quali la pubblicazione del Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina e del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, l’Esortazione postsinodale Reconciliatio et poenitentia, il Catechismo della Chiesa Cattolica e il recente messaggio inviato a tutti i sacerdoti in occasione del Giovedì Santo.

Sebbene la pubblicazione del Motu Proprio Misericordia Dei sia motivata da reali circostanze che rispecchiano un certo indebolimento della coscienza e un rilassamento della vita cristiana, il suo retroterra è costituito dalla dottrina cattolica sul peccato, sulla conversione e sulla giustificazione attraverso l’economia sacramentale e in modo particolare per mezzo della celebrazione del Sacramento della Penitenza o della Riconciliazione.

Nella Chiesa che è mistero, sacramento e strumento universale di salvezza, si esercita la forza salvifica di Dio che ha la sua fonte nella misericordia del Padre, resa visibile ed efficace nell’opera del suo Figlio Gesù Cristo, morto e risorto per la nostra giustificazione, nell’azione misteriosa dello Spirito Santo. La Chiesa, dunque, è al servizio della salvezza di ogni uomo e questo compito è così essenziale che qualifica l’attività pastorale della stessa, dei suoi ministri e di tutto il Popolo di Dio. Il dono della salvezza, d’altra parte non è possibile senza la conversione, così come la conversione è frutto della grazia di Dio che prende l’iniziativa di sottrarre l’uomo dal potere del maligno e dalla schiavitù del peccato e ricondurlo alla comunione con il Padre, ristabilendo in lui l’immagine originaria di figlio di Dio, membro del corpo di Cristo e tempio dello Spirito Santo.

La Sacra Scrittura sottolinea la spaventosa realtà del peccato paragonandola alla morte, alla lebbra, all’esilio, alla miseria, alla fame e alla schiavitù: immagini queste che stanno a significare i particolari effetti che esso produce nella vita dell’uomo; sono parole ed immagini forti, ma in nessun modo esagerate. Il peccato porta con sé effetti deleteri non solo in ordine alla disgregazione del legame vitale dell’uomo con Dio, ma anche nell’ambito dell’equilibrio relazionale dell’uomo con se stesso e in ordine allo squilibrio dei rapporti sociali. Infatti, il peccato è un’offesa recata alla bontà di Dio, una ferita alla santità della Chiesa e la causa dei disordini che affliggono la società.

In tal senso, l’annuncio della salvezza costituisce il compito primario ed essenziale della Chiesa, così come il ministero della celebrazione dei Sacramenti è la sua missione permanente. Il Sacramento della Penitenza o della Riconciliazione è la secunda post naufragium tabula istituita dal Signore Gesù per venire incontro all’uomo che dopo il Battesimo si è lasciato sopraffare dalla tentazione, aderendo al Maligno e allontanandosi da Dio. Con il peccato l’uomo si è caricato di una colpa che rimane fino a quando, sotto l’influsso della grazia, non si converte riacquistando la partecipazione alla vita divina, pegno della salvezza eterna.

Il Sacramento della Penitenza o della Riconciliazione è stato affidato alla Chiesa e in modo particolare ai Vescovi, quali custodi della comunione ecclesiale, ed ai presbiteri loro stretti collaboratori. Il ministero della riconciliazione non è un privilegio o un esercizio di potere, ma è espressione della responsabilità pastorale che ogni Vescovo e presbitero hanno assunto davanti a Dio il giorno della loro ordinazione, è quindi un servizio doveroso reso ai fratelli quale segno della premurosa sollecitudine della Chiesa verso le pecore smarrite e ferite che hanno bisogno di far ritorno nell’ovile del Buon Pastore. Il fedele e solerte esercizio di questo ministero è segno di autentico zelo pastorale e di presa di coscienza della missione che Dio ha affidato ai suoi ministri, quello cioè di essere al servizio del popolo cristiano. Certamente il ministero sacramentale della Penitenza non è facile e il Santo Padre ne ha spiegato le caratteristiche nella sua recente lettera ai sacerdoti in occasione del Giovedì Santo, nella quale si sottolinea il fatto che i fedeli hanno il diritto di trovare nei sacerdoti, ministri disponibili per ascoltare le confessioni.

Il Motu Proprio Misericordia Dei ribadisce l’insegnamento tradizionale della dottrina della Chiesa, secondo il quale l’unico modo ordinario della celebrazione del Sacramento della Penitenza è quello che comporta la confessione integra dei peccati al sacerdote con l’assoluzione personale. Le cosiddette «assoluzioni collettive» o «generali» sono da considerarsi straordinarie ed eccezionali, alle quali si ricorre solo ed esclusivamente in pericolo di morte o quando è fisicamente o moralmente impossibile la celebrazione del sacramento nella forma ordinaria. Equiparare le «assoluzioni collettive» alla forma ordinaria della celebrazione del Sacramento della Penitenza è un errore dottrinale, un abuso disciplinare e un danno pastorale.

La Chiesa tiene presente l’esempio dei Santi sacerdoti che consacrarono la loro vita all’esercizio del ministero della riconciliazione sacramentale. Si pensi a San Giovanni Maria Vianney, a San Leopoldo Mandic e al Beato Pio da Pietrelcina, del quale riprendo alcune espressioni che sono molto semplici ma nello stesso tempo dense di significato e valore: «Nel tumultuar delle passioni e delle avverse vicende, ci sorregga la cara speranza della inesauribile misericordia [di Dio]: corriamo fidenti al tribunale di penitenza, ove egli con ansia di padre in ogni istante ci attende; e, pur consapevoli della nostra insolvibilità dinanzi a Lui, non dubitiamo del perdono solennemente pronunziato sui nostri errori».

[00696-01.01] [Testo originale: Italiano]

INTERVENTO DI S.E. MONS. JULIÁN HERRANZ

I medici chiamano "infarto" - che oggi si è in grado di prevenire efficacemente - l’occlusione di un’arteria, con relativo blocco del flusso sanguigno e conseguente necrosi di quella concreta parte del corpo che il sangue non è più in grado di irrigare e vivificare. Facendo un paragone, oserei dire che anche nella vita dei fedeli e perfino nel Corpo mistico di Cristo ci possono essere degli "infarti spirituali": ciò si verifica quando si riducono al minimo di funzionalità quei canali divini della grazia santificante che sono i Sacramenti, "istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa, attraverso i quali ci viene elargita la vita divina" (Catechismo della Chiesa Cattolica, 1131).

Se ciò avvenisse con il sacramento della Penitenza, istituito per la remissione dei peccati e la riconciliazione dell’anima con Dio e con la Chiesa, la vita divina non arriverebbe più nel modo ordinario, e quella concreta parte del Corpo di Cristo - una persona singola, oppure un’intera comunità parrocchiale o diocesana - finirebbe per indebolirsi spiritualmente, perché rimarrebbe sorda alle parole sempre valide del Verbo incarnato: "Convertitevi", "Fate penitenza" (Mt 4,15; Mc 1,15). Comunque i buoni Pastori, come i buoni medici, sanno ricorrere a tempestivi rimedi per guarire e, ancor meglio, per prevenire. È in questa ottica positiva di salvezza, di rinnovato impegno per far riscoprire la presenza viva e operante del Signore risorto nel Sacramento, che bisogna capire il presente intervento disciplinare.

Questo documento legislativo, un Motu proprio dal titolo "Misericordia Dei", riguardante la giusta celebrazione di un Sacramento, costituisce altresì un atto di governo ecclesiastico non soltanto prudente e opportuno ma anche pienamente rispondente al magistero di Giovanni Paolo II circa la virtù della giustizia vista come esigenza primaria della carità, e al tempo stesso inseparabile dalla misericordia nell’ordinamento giuridico della Chiesa. Le norme canoniche, infatti, riguardano la realizzazione del misericordioso disegno divino di salvezza, alla cui luce mostrano tutta la loro dimensione di giustizia due realtà che emergono fortemente nel presente Motu proprio. Esse sono: da una parte, il diritto fondamentale dei fedeli a ricevere dai sacri Pastori i sacramenti istituiti da Cristo (cfr. CIC, can. 213), in questo caso il sacramento del perdono e della misericordia divina; e dall’altra parte, il relativo dovere dei sacri Pastori di stabilire e di far applicare con diligenza le leggi canoniche e liturgiche che assicurino la valida e lecita celebrazione dei sacramenti (cfr. CIC, can. 841). Perciò, nell’introduzione al Motu proprio, il Romano Pontefice dichiara di rivolgersi «ai miei confratelli Vescovi - e attraverso di essi a tutti i presbiteri - per un sollecito rilancio del Sacramento della Riconciliazione, anche come esigenza di autentica carità e di vera giustizia pastorale, ricordando loro che ogni fedele, con le dovute disposizioni interiori ha diritto a ricevere personalmente il dono sacramentale».

In base a questo principio, le norme dispositive del presente documento - da molti auspicato, anche nell’ultima Assemblea del Sinodo dei Vescovi - riguardano, in primo luogo, l’unico modo ordinario con cui il fedele consapevole di peccato grave può ricevere il perdono divino, cioè la confessione individuale con relativa assoluzione del ministro del Sacramento (vescovo o presbitero), che agisce nel nome e con l’autorità dello stesso Dio, Padre di misericordia. Perciò si ricorda a tutti coloro (vescovi, parroci, cappellani, ecc.) ai quali è affidato un ufficio con cura di anime, che hanno l’obbligo - giuridico, ma anche morale - di provvedere affinché siano ascoltate le confessioni individuali dei fedeli, e a tal fine siano stabiliti per loro comodità, giorni e ore nelle rispettive chiese, santuari, ecc. Anche tutti gli altri sacerdoti con facoltà di confessare sono invitati - pur se sono oberati da altri impegni - a dimostrare sempre la massima disponibilità nell’amministrazione di questo sacramento del perdono e della gioia, che i fedeli sono invitati a "riscoprire" e molti cercano forse senza saperlo.

Sempre in questa linea di rilancio disciplinare del Sacramento, vengono ribadite anche altre norme canoniche: circa l’integrità della confessione, che non può essere una semplice accusa generica dei peccati (n. 3); circa le disposizioni personali dei penitenti (n.7); circa il luogo appropriato per la celebrazione sacramentale, generalmente una chiesa o oratorio (n. 9,a); circa la sede per la confessione, che - pur nella varietà di forme possibili - deve anche comportare quella provvista di grata fissa, così da consentire ai fedeli ed agli stessi confessori di potersene servire se lo desiderano (n. 9,b ), ecc.

In secondo luogo, il documento riguarda il modo straordinario di amministrare il Sacramento, cioè l’assoluzione a più penitenti insieme senza la previa confessione individuale. Vengono ricordati i due unici casi, in cui è prevista questa possibilità a carattere eccezionale: "l’imminente pericolo di morte" e lo stato di "grave necessità". Quest’ultima situazione è da ritenersi che esista soltanto «quando, dato il numero dei penitenti non si hanno a disposizione confessori sufficienti per ascoltare, come si conviene, le confessioni dei singoli entro un tempo conveniente, sicché i penitenti, senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della sacra comunione» (CIC, can. 961, § 1, 2E). Al riguardo vengono fatte dettagliate precisazioni, anche per arginare o prevenire interpretazioni errate o abusive, che purtroppo non sembrano essere mancate in alcuni luoghi.

Tali precisazioni normative si riferiscono, appunto, all’inseparabilità e al significato delle due condizioni richieste, cioè: l’impossibilità di poter ascoltare le confessioni "come si conviene" e "entro un tempo conveniente" e il fatto che i penitenti debbano rimanere "a lungo" privati dalla grazia sacramentale. Giudicare se ricorrono queste condizioni non spetta al confessore ma, in ogni diocesi, al rispettivo Vescovo, tenuto conto dei criteri normativi che le singole Conferenze episcopali devono stabilire quanto prima con un apposito decreto generale a norma di diritto (cfr. CIC, can. 455, § 2). Tutto ciò per assicurare, «in una materia tanto essenziale per la vita della Chiesa, la piena armonia tra i vari Episcopati del mondo» (n. 6).

Da notare, infine, l’affermazione del Legislatore che quanto stabilito nel Motu proprio «ha valore, per sua natura, anche per le venerande Chiese Orientali Cattoliche, in conformità ai rispettivi canoni del Codice loro proprio». Tali canoni, infatti, contengono una normativa molto simile al Codice latino, ma differiscono leggermente da esso in alcuni punti soprattutto quanto alla procedura per stabilire i criteri riguardanti la "grave necessità" nel caso delle assoluzioni collettive, atteso che nelle Chiese Orientali non c’è l’istituzione canonica latina delle Conferenze episcopali (cfr. can. 720, § 3 del Codice delle Chiese Orientali, per rapporto ai cann. 961, § 2 e 455 del Codice latino).

Vorrei concludere associandomi di cuore all’auspicio del Santo Padre che questa Lettera Apostolica contribuisca ad un ulteriore rilancio del Sacramento della Penitenza, e serva a superare le difficoltà nella pratica di questo Sacramento. La Chiesa, infatti, guidata dallo Spirito Santo, come ha superato altre crisi culturali e morali non meno gravi, ed è riuscita a rieducare il gusto per la Verità, la Bontà e la Bellezza nelle intelligenze, è ora fortemente impegnata a riseminare nel cuore dell’uomo la necessità di riscoprire il senso del peccato per ritrovare il senso della misericordia di Dio.

[00692-01.01]